Il TAR Milano precisa che quando l’amianto perde la sua destinazione d'uso e rischia di disperdere fibre nell'ambiente in concentrazioni superiori a quelle ammesse dall'articolo 3 della legge n. 257/1992, lo stesso può essere oggetto soltanto di smaltimento e non più di bonifica.
La
decisione è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa,
sezione decisioni e pareri.