Il TAR Milano precisa che quando l’amianto perde la sua destinazione d'uso e rischia di disperdere fibre nell'ambiente in concentrazioni superiori a quelle ammesse dall'articolo 3 della legge n. 257/1992, lo stesso può essere oggetto soltanto di smaltimento e non più di bonifica.

TAR Lombardia, Milano, Sez. III, n. 2691 del 18 dicembre 2019.
La decisione è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa, sezione decisioni e pareri.