Il TAR Milano precisa che la struttura unitaria di vendita, ovvero il centro commerciale, richiede la sussistenza di due convergenti e contestuali requisiti: uno materiale (la ricorrenza di un legame fisico) e uno funzionale (la comunanza della gestione ovvero dell’uso delle infrastrutture e dei servizi); è dunque necessario che gli utenti possano agevolmente transitare da una struttura di vendita all’altra, disponendo di appositi percorsi pedonali (gallerie, scale mobili) ovvero di altri mezzi (ascensori) appositamente studiati per consentire detto transito, all’uopo facilitando la “capacità di spesa” dei consumatori, che in tal guisa è idonea ad estrinsecarsi “indifferentemente” nelle due strutture (salve, ovviamente, le preferenze nascenti dalle diverse tipologie merceologiche dell’esercizio commerciale) anche attraverso la possibilità di trasportare in una struttura, a mezzo di carrelli od altri strumenti, gli acquisti precedentemente operati nella struttura “collegata”; tali percorsi possono essere indifferentemente al chiuso o all’aperto ma, in tale ultimo caso, devono differire dalla semplice transitabilità pubblica ordinariamente assicurata all’indistinta collettività a mezzo di marciapiedi od altre vie di transito pedonale: la considerazione giuridica unitaria di più strutture, invero, può darsi solo in presenza di elementi fattuali che ne differenzino e qualifichino la conformazione in maniera precisa, trovandosi altrimenti di fronte alla mera contiguità di strutture distinte.

TAR Lombardia, Milano, Sez. I, n. 2539 del 28 novembre 2019.
La decisione è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa, sezione decisioni e pareri.