Il TAR Milano precisa che con riferimento ai piani urbanistici dei Comuni si esclude che si possa parlare di rielaborazione complessiva di uno strumento urbanistico (che comporta la necessità della sua ripubblicazione) quando, in sede di approvazione, vengano introdotte modifiche che riguardano la disciplina di singole aree o singoli gruppi di aree e quando tali modifiche discendono dall’accoglimento di osservazioni formulate dalle parti intervenute che non incidano in modo intenso sulla destinazione impressa in fase di adozione.

TAR Lombardia, Milano, Sez. II, n. 2500 del 26 novembre 2019.
La decisione è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa, sezione decisioni e pareri.