IL TAR Piemonte, Sezione II, con la sentenza n. 1114 depositata il 1 luglio 2015, compie una accurata disamina dell’art. 19 della legge n. 241/1990, alla luce delle modifiche apportate dai decreti legge n. 70/2011, n. 138/2011 e n. 133/2014, e ricostruisce il quadro giurisprudenziale prendendo le mosse dalla decisione dell’Adunanza Plenaria  n. 15 del 29 luglio 2011.
Il TAR perviene, tra l’altro, all’affermazione secondo la quale l’attuale sistema si regge sulla tassatività dei casi in cui alla Amministrazione è consentito di intervenire dopo la scadenza dei termini di cui al comma 3 e comma 6 bis dell’art. 19: pertanto, fuori dalle situazioni individuate al comma 3 (falsità nelle dichiarazioni) ed al comma 4 (pericolo di danno per il patrimonio artistico e culturale, per l’ambiente e la salute, per la sicurezza pubblica e la difesa nazionale), le Amministrazioni possono intervenire su attività denunciate con d.i.a. o s.c.i.a. solo nel caso in cui un tale intervento risulti sollecitato appositamente da un terzo, al quale possa riconoscersi la titolarità di un interesse qualificato, in difetto di che il provvedimento inibitorio o ripristinatorio deve ritenersi illegittimo; il terzo potrà eventualmente esperire l’azione ex art. 31 c.p.a., che può sfociare anche in un accertamento della fondatezza della pretesa e nella conseguente condanna della Amministrazione ad adottare i provvedimenti necessari per conformarsi alla statuizione giurisdizionale.

  • La sentenza n. 1114 del 1 luglio 2015 del TAR Piemonte, Sezione II, è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa al seguente indirizzo: https://www.giustizia-amministrativa.it/