Il TAR Lombardia, Sede di Brescia, con l’ordinanza della II Sezione n. 1240 del 25 giugno 2015, ha ammesso, ai sensi dell’art. 63, comma 3, c.p.a., la prova testimoniale in forma scritta, precisando che per l’esperibilità di tale mezzo di prova non è necessario nel processo amministrativo, a differenza che in quello civile, il previo assenso di tutte le parti, stante l’inequivoca espressione letterale con cui si apre il citato comma 3 dell’art. 63 (“su istanza di parte”), ed è sufficiente la sola domanda di una parte; il TAR si è, poi, riservato, all’esito di tale esame, di disporre che il testimone sia chiamato a deporre oralmente, ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 257-bis c.p.c., disposizione ritenuta dal giudice applicabile al processo amministrativo.
 
  • L’ordinanza n. 1240 del 25 giugno 2015 del TAR Lombardia, Brescia, Sezione II, è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa al seguente indirizzo: https://www.giustizia-amministrativa.it/