Secondo il Consiglio di Stato, Sezione VI, la mancata autorizzazione presidenziale ex art. 52, comma 2, del c.p.a. non può considerarsi ostativa alla validità ed efficacia della notificazione del ricorso a mezzo p.e.c., atteso che nel processo amministrativo trova applicazione immediata la legge n. 53 del 1994, nel testo modificato dall’art. 25, comma, 3, lett. a), della legge 12 novembre 2011 n. 183, secondo cui l’avvocato può eseguire la notificazione di atti in materia civile, amministrativa e stragiudiziale a mezzo della posta elettronica certificata.
Ad avviso del Consiglio di Stato, se con riguardo al processo amministrativo telematico lo strumento normativo che contiene le regole tecnico-operative resta il D.P.C.M. al quale fa riferimento l’art. 13 dell’allegato 2 al c.p.a., ciò non esclude però l’immediata applicabilità delle norme di legge vigenti sulla notifica del ricorso a mezzo p.e.c. e delle regole tecnico-operative applicabili (d.P.R. n. 68 del 2005, al quale fa riferimento l’art. 3 bis della legge n. 53 del 1994).
In senso contrario vedi: TAR Lazio, III ter, n. 396 del 13 gennaio 2015 (pubblicata in questo sito).
  • La decisione n. 2682 del 28 maggio 2015 del Consiglio di Stato, Sezione VI, è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa al seguente indirizzo.