Secondo il TAR Veneto, Sezione II, è illegittima l’adozione da parte del medesimo dirigente comunale sia dell’autorizzazione paesaggistica sia del permesso di costruzione, atteso che l’art. 146, comma 6, del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 richiede di garantire l’effettiva differenziazione tra attività di tutela paesaggistica ed esercizio di funzioni amministrative in materia urbanistico-edilizia.

  • La decisione n. 617 del 3 giugno 2015 del  TAR Veneto, Sezione II, è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa al seguente indirizzo: https://www.giustizia-amministrativa.it/