Secondo il TAR Lazio (sentenza della sezione II quater n. 10156 del 23 luglio 2015) dall’art 5 delle norme di attuazione del codice del processo amministrativo deriva una particolare formalità del momento di costituzione della parte e che, non essendo prevista espressamente nel codice del processo amministrativo una norma relativa al deposito del ricorso per posta, tale forma di deposito, radicalmente difforme dallo schema normativo e senza quindi possibilità di sanatoria per raggiungimento dello scopo, conduce alla dichiarazione di irricevibilità del ricorso.
 
  • La sentenza del TAR Lazio, Roma, sezione II quater, n. 10156 del 23 luglio 2015 è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa al seguente indirizzo: https://www.giustizia-amministrativa.it/