Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 15155 del 20 luglio 2015, ribadiscono che le azioni possessorie sono esperibili davanti al giudice ordinario nei confronti della P.A. quando il comportamento della medesima non si ricolleghi ad un formale provvedimento amministrativo, emesso nell'ambito e nell'esercizio di poteri autoritativi e discrezionali ad essa spettanti, e avente contenuto, in senso lato, ablativo, ma si concreti e si risolva in una mera attività materiale lesiva dei beni, dei quali il privato vanti il possesso; ove risulti, invece, sulla base del criterio del “petitum” sostanziale, che oggetto della tutela invocata non è una situazione possessoria, ma il controllo di legittimità dell’esercizio del potere, va dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, competente essendo il giudice amministrativo.
La Corte di Cassazione aggiunge che l’azione possessoria proposta dal soggetto che lamenti di essere stato privato del possesso di un fondo, facente parte del patrimonio disponibile della P.A., appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, essendo la relativa ordinanza sindacale di sgombero riconducibile non già all'esercizio di un potere autoritativo di un bene pubblico, bensì all'espletamento di attività privata di autotutela del proprio patrimonio immobiliare.

La sentenza n. 15155 del 20 luglio 2015 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione è consultabile sul sito della Corte di Cassazione al seguente indirizzo: http://www.cortedicassazione.it/