Il TAR Lombardia, Milano, Sezione IV, con la sentenza resa in forma semplificata n. 1629 del 13 luglio 2015, non condividendo il diverso orientamento dell’ANAC, espresso con la determina n. 1 dell’8 gennaio 2015, ha affermato che la mancanza della firma sull'offerta tecnica non può considerarsi alla stregua di una mera irregolarità formale, sanabile nel corso del procedimento, ma inficia irrimediabilmente la validità e la ricevibilità dell’offerta, senza che sia necessaria una espressa previsione della lex specialis (Nella fattispecie all'esame del collegio non sussisteva alcun elemento, sigla o altro, tale da poter in qualche modo ricondurre l’offerta tecnica prodotta al concorrente).

  • La sentenza n. 1629 del 13 luglio 2015 del TAR Lombardia, Milano, Sez. IV, è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa al seguente indirizzo https://www.giustizia-amministrativa.it/