Secondo il TAR Lazio, Sezione II quater (sentenza  n. 10245 del 27 luglio 2015) è ammissibile, pur in assenza di una espressa menzione nel codice del processo amministrativo, l'istituto del c.d. “accoglimento della domanda cautelare ai fini del riesame”, vale a dire della prassi processuale con cui il giudice amministrativo accompagna la sospensione dell'atto impugnato con l'ordine all'Amministrazione di riesaminare la situazione alla luce dei motivi di ricorso;  l'ordinanza per il riesame determina, tuttavia, solo l'effetto di obbligare la Pubblica amministrazione a rideterminarsi formalmente, ma lascia intatta la sfera di autonomia sostanziale e la responsabilità della stessa, per cui non dà luogo ad alcuna inibitoria consentendo l'adozione di una nuova decisione confermativa ovvero di una determinazione comunque non satisfattiva del privato.
 
  • La sentenza  n. 10245 del 27 luglio 2015 del TAR Lazio, Roma, II quater è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa al seguente indirizzo.