Il TAR Milano precisa che la diffida ex art. 208, comma 13, d.lgs. n. 152 del 2006, prevista in caso di inosservanza delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione unica per gli impianti di smaltimento e recupero rifiuti, non si configura come una mera comunicazione di avvio del procedimento volto all'adozione di un provvedimento di sospensione o revoca dell'autorizzazione stessa, ossia come un atto endoprocedimentale impugnabile solo unitamente all'eventuale provvedimento di sospensione o di revoca dell'autorizzazione, bensì come un provvedimento autonomamente lesivo della sfera giuridica del soggetto autorizzato, e come tale immediatamente impugnabile. Ciò in quanto, con la diffida vengono imposti o ribaditi obblighi di fare, all'inadempimento dei quali può conseguire, a seconda della gravità dell'inadempimento, l'avvio di un autonomo procedimento volto all'adozione di un provvedimento di sospensione o di revoca dell'autorizzazione.
TAR Lombardia, Milano, Sez. III, n. 2381 del 6 settembre 2024