Il TAR Brescia precisa che le attività di sbancamento e di scavo, per usi diversi da quelli agricoli, ove siano tali da comportare un’immutazione dello stato dei luoghi, devono essere assentite con permesso di costruire e, se eseguiti in zona sottoposta a vincolo paesaggistico, necessitano altresì dell’autorizzazione paesaggistica di cui all’art. 146 Dlgs 42/2004; aggiunge che per ciò che concerne l’attività di pavimentazione e finitura di aree pertinenziali, deve escludersi che nell'assoggettare al regime di edilizia libera la realizzazione di interventi di pavimentazione di spazi esterni, entro i prescritti limiti di permeabilità del fondo, il legislatore abbia inteso consentire la facoltà di coprire liberamente e senza alcun titolo qualunque estensione di suolo inedificato, salvo soltanto il rispetto di tali limiti.

TAR Lombardia, Brescia, Sez. II, n. 730 del 6 settembre 2024