Il TAR Brescia, in materia di ottemperanza della p.a. a un giudicato inerente a una sentenza del Giudice ordinario, ha respinto l’eccezione della p.a. fondata sulla contingente assenza di disponibilità di bilancio, quale causa di non imputabilità dell’inadempimento, oppure quale circostanza legittimante la riduzione della prestazione dovuta nei limiti delle risorse disponibili. Tesi non condivisa poiché non idonea a integrare una causa estintiva del credito o una legittima causa di impedimento all’esecuzione del giudicato. Infatti, sia nel diritto interno, sia nel diritto internazionale, la mancanza di disponibilità finanziarie su un apposito capitolo di bilancio non è un’esimente per non onorare i debiti dell’amministrazione accertati mediante sentenza. Sussiste, pertanto, l’obbligo della p.a. di reperire le risorse necessarie ad adempiere e di adottare tutti i provvedimenti conseguenti funzionali al materiale pagamento delle somme riconosciute.
TAR Lombardia, Brescia, Sez. II, n. 756 del 23 settembre 2024.