Il TAR Milano precisa che nel processo amministrativo impugnatorio la regola generale è che il ricorso abbia ad oggetto un solo provvedimento e che i motivi di gravame si correlino strettamente a quest’ultimo, salvo che tra gli atti impugnati esista una connessione procedimentale o funzionale - da accertarsi in modo rigoroso onde evitare la confusione di controversie con conseguente aggravio dei tempi del processo, ovvero l’abuso dello strumento processuale per eludere le disposizioni fiscali in materia di contributo unificato - tale da giustificare la proposizione di un ricorso cumulativo. Il ricorso cumulativo, proposto avverso una pluralità di provvedimenti, postula che essi siano riferibili al medesimo procedimento amministrativo, seppur inteso nella sua più ampia latitudine semantica e che con il gravame vengano dedotti vizi che colpiscano, nelle medesima misura, i diversi atti impugnati, di modo che la cognizione delle censure dedotte a fondamento del ricorso interessi allo stesso modo il complesso dell’attività provvedimentale contestata dal ricorrente. La connessione oggettiva si configura allorché fra gli atti impugnati sussista: a) quantomeno una connessione procedimentale di presupposizione giuridica o di carattere logico, in quanto i diversi atti incidono sulla medesima vicenda; b) le domande cumulativamente avanzate si basino sugli stessi presupposti di fatto o di diritto e siano riconducibili nell’ambito del medesimo rapporto o di un’unica sequenza procedimentale; c) sussistano elementi di connessione tali da legittimare la riunione dei ricorsi. Si tratta pertanto di situazioni in cui si verifica un’identità di causa petendi e un’articolazione del petitum, che, tuttavia, risulta giustificata dalla riferibilità delle diverse domande di annullamento alle medesime ragioni fondanti la pretesa demolitoria che, a sua volta, ne legittima la trattazione congiunta.

TAR Lombardia, Milano, Sez. III, n. 2368 del 4 settembre 2024