Il TAR Brescia, in tema di irregolarità processuali, aveva rilevato che la copia del ricorso prodotta in giudizio non era firmata digitalmente, così come l’istanza di fissazione di udienza. Inoltre, era stato rilevato che la procura alle liti consisteva in una copia digitale per immagine di un originale analogico con sottoscrizione autografa, priva tuttavia dell’asseverazione di conformità all’originale analogico sottoscritta digitalmente dal difensore, come previsto dall’articolo 136, comma 2 ter c.p.a. e dalle regole tecnico-operative per l'attuazione del processo amministrativo telematico. Ciò premesso, il TAR, considerato che gli atti depositati presentavano irregolarità, sotto il profilo del rispetto delle regole del processo amministrativo telematico, che necessitavano di essere sanate prima di procedere all’esame del merito delle domande proposte, ha concesso a tale proposito un termine perentorio, con la precisazione che la mancata regolarizzazione determina l’improcedibilità del ricorso.

TAR Lombardia, Brescia, Sez. II, Ordinanza n. 751 del 23 settembre 2024