Il TAR Milano osserva che per giurisprudenza consolidata, la piena conoscenza - antecedente (alla) o sostitutiva (della) mancata pubblicazione - fa comunque decorrere il termine perentorio di impugnazione sancito dall’art. 29 c.p.a.; in particolare, la piena conoscenza coincide con la percezione dell’esistenza di un provvedimento amministrativo e degli aspetti che ne rendono evidenti la lesività della sfera giuridica del potenziale ricorrente, in modo da rendere percepibile l’attualità dell’interesse ad agire contro di esso (Cons. Stato, sez. V, n. 1156 del 2009, sez. IV, n. 5870 del 2022).
L'indagine sulla "piena conoscenza" ai fini del decorso del termine decadenziale di impugnazione non deve essere unicamente fondata su elementi formali, sempre che essa sia seria circostanziata e rigorosa, e ben può la prova essere data anche mediante il ricorso a presunzioni semplici (cfr. Cons. Stato sez. IV, n. 6086 del 2022; n. 3825 del 2016; n. 1761 del 2022; 21 marzo 2016, n. 1135; 22.11.2019, n. 7966; 23.5.2018, n. 3075; T.A.R. Sicilia, Catania, sez. II, 14/12/2021, n.3741, secondo cui la piena conoscenza si realizza anche a prescindere dal rispetto degli adempimenti formali concernenti la comunicazione tutte le volte in cui il destinatario abbia avuto in ogni caso piena contezza dell'esistenza dell'atto e del contenuto lesivo).

TAR Lombardia, Milano, Sez. IV, n. 2334 del 25 ottobre 2022.