Il TAR Brescia esamina un motivo di ricorso avverso l’approvazione di una variante al PGT, con cui si lamenta la violazione dell’art. 78 del D.lgs. n. 267/2000 nonché dei principi di buon andamento e imparzialità per un asserito conflitto di interessi di alcuni consiglieri comunali che hanno partecipato alla votazione, e lo ritiene inammissibile in quanto:
<<La ricorrente non ha precisato quale sia il proprio interesse specifico e concreto ad ottenere l’annullamento della delibera impugnata.
Tale interesse - ai sensi dell’art. 78 del TUEL - deve consistere nella dimostrazione che il consigliere comunale che ha votato malgrado il conflitto di interesse, abbia arrecato (o potuto arrecare) un pregiudizio diretto anche alle aree di proprietà della ricorrente.
In assenza di tale dimostrazione non sussiste alcun interesse della ricorrente alla denuncia della violazione dell’art. 78 del TUEL giacché:
a) l’eventuale accoglimento dell’impugnazione avrebbe conseguenze soltanto su aree di proprietà altrui (Cons. Stato, sez. IV, 13 luglio 2010, n. 4542; 12 gennaio 2011, n. 133; TAR Lombardia, Milano, sez. II, 17 maggio 2010, n. 1526);
b) chi si ritenga pregiudicato da una previsione urbanistica estranea al conflitto di interessi degli amministratori locali direttamente incidente sulla sua proprietà, non può avvalersi di tale situazione di illegittimità per ottenere l’annullamento dell’intero strumento urbanistico, non potendo ammettersi un generico interesse strumentale alla riedizione dell’attività di pianificazione del territorio comunale, connesso alla semplice qualità di proprietario di un suolo comunque ricadente nel territorio medesimo, se esso non è direttamente inciso dagli atti censurati (cfr. TAR Campania, Napoli, sez. VIII, 23 ottobre 2015, n. 5006).
Nel caso di specie la ricorrente non ha fornito alcuna dimostrazione né dell’ipotizzato “interesse diretto” di uno o più consiglieri comunali rispetto ad un’area sulla quale la variante ha inciso, né tantomeno rispetto alla previsione della pista ciclopedonale per la parte che interessa il fondo della ricorrente>>.
TAR Lombardia, Brescia, Sez. I, n. 1114 del 7 novembre 2022.