Il TAR Brescia osserva che sia la disciplina euro-unitaria sia quella nazionale, sul presupposto della generale libertà di circolazione da garantire agli articoli pirotecnici, hanno preventivamente perimetrato i limiti del loro utilizzo in modo da contemperare l’interesse degli operatori economici del settore con quelli pubblici quali la salute, la sicurezza, l’ambiente, e così via.
L’assetto in tal modo delineato non può, quindi, essere modificato a livello locale, pena l’introduzione di regimi territoriali differenziati che non solo ledono i principi di uniformità imposti dai precetti costituzionali di cui agli artt. 97 e 117 Cost. (cfr. Corte costituzionale, sentenza 7 aprile 2011, n. 115) ma si pongono, altresì, in contrasto con la libertà di iniziativa economica sancita dall’art. 41 Cost. e dal diritto dell’Unione europea.
Ciò posto, il Collegio osserva che il “regolamento comunale per il benessere degli animali” prevede che «è vietato su tutto il territorio del Comune di …, fare esplodere petardi, botti, fuochi d'artificio e articoli pirotecnici in genere. L'attivazione di petardi, botti, fuochi d'artificio e simili può configurarsi come maltrattamento e comportamento lesivo nei confronti degli animali come previsto dallo stesso articolo 9 comma 1, e comporta quindi responsabilità dei trasgressori», il che lo rende non solo in contrasto con le disposizioni nazionali ed euro-unitarie in materia ma anche sproporzionato ed eccedente, per la sua indiscriminata ampiezza, rispetto allo scopo prefissato (il benessere animale) oltre che lesivo della libertà di iniziativa economica del ricorrente.

TAR Lombardia, Brescia, Sez. I, n. 1051 del 31 ottobre 2022.