Il TAR Brescia ritiene illegittima un’ordinanza ex art. 9 della legge n. 447 del 1995, con la quale, accertata la violazione dell’articolo 4 del d.P.C.M. 14 novembre 1997, è stato vietato alla società ricorrente che gestisce un locale di pubblico spettacolo (discoteca) di effettuare intrattenimento musicale e riproduzione di musica nelle aree esterne del locale, senza fissare un termine di durata dell’efficacia del provvedimento. 
Osserva il TAR che:
<<per costante giurisprudenza amministrativa, infatti, tra i presupposti per l'emissione dell'ordinanza de qua, fissati in maniera precisa dall'art. 9 della legge n. 447 del 1995, rientra anche la temporaneità della misura (cfr. T.A.R. Campania, Napoli, sez. III, 13 maggio 2016, n. 2457). Poiché, quindi, il sindaco ha espressamente ritenuto «di non fissare un termine finale di durata dell’efficacia della presente (Cons. Stato, sez. V, 30 giugno 2011, n. 3922 e 13 agosto 2007, n. 4448) stante la concreta situazione di pericolo accertata, rapportata alla situazione di fatto» e siccome anche la stessa giurisprudenza richiamata prevede espressamente che, anche se le ordinanze contingibili e urgenti non devono necessariamente avere un termine finale espresso, esse non possono comunque acquisire il carattere della stabilità (Cons. Stato, sez. V, 30 giugno 2011, n. 3922), la censura è fondata e deve essere accolta>>.
TAR Lombardia, Brescia, Sez. I, n. 1054 del 31 ottobre 2022.