Il Tar Milano esamina un ricorso con il quale si impugna un’ordinanza di inibizione all’utilizzo di impianti di diffusione sonora e svolgimento di manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali in periodo notturno, in quanto a seguito di controlli svolti da A.R.P.A. Lombardia, era stato accertato che nell’esercizio gestito dal ricorrente si era verificato il superamento dei valori limite differenziali di immissione.
Il ricorrente contesta la violazione dell’articolo 7 della legge 241/1990 per mancata partecipazione al procedimento amministrativo, asserendo che avrebbe potuto depositare in sede procedimentale l’esito delle indagini svolte in precedenza, nell’ambito delle quali era stato riscontrato un rapporto tra il livello di rumore ambientale e quello di rumore residuo rientrante nei limiti di legge, diversamente da quanto invece accertato dall’A.R.P.A. Lombardia.
Il Tar accoglie il motivo e osserva:
<<il provvedimento risulta illegittimo per violazione dell’art. 7 della legge n. 241 del 1990, non sanabile ai sensi dell’art. 21 octies l. cit., giacché le modalità di svolgimento della misurazione svolta nel procedimento amministrativo per inquinamento acustico, inciso dall’assenza di un tecnico di fiducia della parte non avvisata, possono averne significativamente inficiato l’esito.
Deve ritenersi quindi fondato il ricorso nella parte in cui si lamenta la violazione delle garanzie procedimentali rappresentando che se alla ricorrente fosse stato consentito di partecipare la stessa avrebbe potuto fornire un apporto collaborativo importante al procedimento in particolare versando in atti i risultati delle indagini svolte in proprio …
Non trova d’accordo il Collegio, quindi, il chiarimento reso dal Comune … secondo cui sarebbe stato controproducente dal punto di vista dell’attendibilità degli esiti delle rilevazioni mettere, potenzialmente, l’interessato in condizione di modificare modi e tempi di svolgimento della sua attività in relazione all’effettuazione delle misurazioni, tenuto conto che uno dei dati in contestazione e da verificare in contraddittorio è proprio quello riferito al c.d. “rumore residuo” che dovrebbe risultare oggettivo in quanto riferito al rumore di base di sottofondo.>>.
TAR Lombardia, Milano, Sez. III, n. 2514 del 14 novembre 2022.