Secondo il Consiglio di Stato va annullata, con rinvio al giudice di primo grado, una sentenza resa in forma semplificata nella camera di consiglio fissata per la trattazione dell’istanza cautelare che si fonda su un documento acquisito agli atti nonostante il superamento del termine di due giorni liberi prima della camera di consiglio (previsto dall’art. 55, comma 5, c.p.a.), e nonostante la controparte non abbia consentito il deposito tardivo, atteso che il mancato consenso della controparte al deposito tardivo di documenti si risolve in un vizio del contraddittorio e in violazione del diritto di difesa, costituzionalmente garantito.

La sentenza del Consiglio di Stato, Sezione Seconda, n. 5075 del 18 luglio 2019 è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa, sezione decisioni e pareri, al seguente indirizzo.