Il TAR Milano precisa che, in relazione alle ipotesi in cui i fatti considerati dall’amministrazione siano oggetto di un procedimento penale, deve riconoscersi alla stazione appaltante la facoltà di escludere un concorrente per ritenuti “gravi illeciti professionali” a prescindere dalla definitività degli accertamenti compiuti in sede penale, ma resta ferma la necessità che il potere esercitato dall’amministrazione sottenda un’adeguata istruttoria, un compiuto contraddittorio e una congrua motivazione.
Aggiunge il TAR che è certamente vero che, mentre nel processo penale deve essere raggiunta la prova piena degli elementi del reato contestato, un’amministrazione aggiudicatrice che intenda escludere un operatore economico deve solo dimostrare i fatti che ne rendano dubbia l’integrità e affidabilità; nondimeno, il fatto in sé del rinvio a giudizio, seppure per un grave reato commesso, in ipotesi, in correità con funzionari comunali, non è espressivo dell’inaffidabilità dell’operatore, perché nella materia in esame non è configurabile alcun automatismo, ma si impone all’amministrazione, dotata di poteri discrezionali, di procedere ad un vaglio accurato degli elementi di fatto a disposizione, delle risultanze istruttorie, dei supporti probatori e delle risultanze del confronto dialettico con l’operatore interessato.

La sentenza del TAR Lombardia, Milano, Sezione Prima, n. 1724 del 24 luglio 2019 è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa, sezione decisioni e pareri, al seguente indirizzo.