Il TAR Milano precisa che, ai sensi del combinato disposto degli articoli 78 e 79 del D.P.R. n. 380/2001, le opere dirette all’abbattimento delle barriere architettoniche possono essere realizzate in deroga alle norme sulle distanze previste dai regolamenti edilizi, salvo l’obbligo di rispetto delle distanze di cui agli articoli 873 e 907 del codice civile; non risulta, dunque, applicabile in tali casi la previsione di cui all’articolo 9 del D.M. 1444/1968, atteso che l’interpretazione costituzionalmente orientata dell’articolo 79 del D.P.R. n. 380/2001 porta ad estendere la deroga delle norme sulle distanze previste dai regolamenti edilizi (dettate nel comma 1 dell’art. 79 cit.) anche agli atti di normazione primaria, con il corollario di dover limitare al dato testuale il richiamo all’articolo 873 c.c.

La sentenza del TAR Lombardia, Milano, Sezione Seconda, n. 1659 del 17 luglio 2019 è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa, sezione decisioni e pareri, al seguente indirizzo.