Secondo il TAR Lazio, Sezione II ter, attesa la naturale continuità dell’azione amministrativa e la necessità che la motivazione dell’atto sia elemento sostanziale del provvedere (inteso come ragione concreta dell’esercizio del potere, e non solo come elemento formale), non può ritenersi impedito alla stessa Amministrazione procedente, anche in pendenza di un giudizio avverso un provvedimento negativo, di adottare un ulteriore provvedimento integrativo di quello impugnato allo scopo di correggere o integrare la motivazione del primo; e ciò a maggior ragione se si considera che l’art. 21 octies della legge n. 241/90, in ordine all'attività discrezionale, demanda all'Amministrazione la possibilità di dimostrare in giudizio la correttezza del provvedimento adottato e l’irrilevanza delle violazioni procedimentali.
Tuttavia, affinché l’integrazione provvedimentale della motivazione dell’atto impugnato sia legittima occorre il rispetto di una duplice condizione, ovvero che (sul piano processuale) non siano concretamente violate specifiche esigenze difensive e che (su quello sostanziale) non si verta in ordine a fattispecie procedimentali nelle quali il potere amministrativo si sia consumato interamente.

La sentenza del TAR Lazio, Sezione II ter n. 10934 del 26 agosto 2015 è consultabile sul sito della Giustizia Amministrativa al seguente indirizzo.