Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 17586 depositata il 4 settembre 2015, hanno statuito che anche nell'assetto normativo scaturito dal codice del processo amministrativo l'azione di risarcimento danni per affidamento incolpevole del beneficiario del provvedimento amministrativo emesso illegittimamente e poi rimosso per annullamento in autotutela o per annullamento in sede giurisdizionale spetta alla giurisdizione del giudice ordinario, in quanto non si tratta di una controversia relativa al risarcimento del danno per la lesione di un interesse legittimo; né sussiste il presupposto della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo perché difetta la condizione primaria tuttora richiesta dal codice del processo amministrativo e cioè la riconducibilità ad una controversia sull'esercizio del potere o sul suo mancato esercizio.