La Sezione III del Consiglio di Stato, con la sentenza n. 4270 del 14 settembre 2015, aderisce all'orientamento (cfr. Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 2682 del 28 maggio 2015) secondo il quale la mancata autorizzazione presidenziale ex art. 52, comma 2, del c.p.a. non può considerarsi ostativa alla validità ed efficacia della notificazione del ricorso a mezzo p.e.c., atteso che nel processo amministrativo trova applicazione immediata la legge n. 53 del 1994 (ed in particolare gli articoli 1 e 3 bis della legge stessa), nel testo modificato dall'art. 25 comma 3, lett. a), della legge 12 novembre 2011 n. 183, secondo cui l’avvocato può eseguire la notificazione di atti in materia civile, amministrativa e stragiudiziale anche a mezzo della posta elettronica certificata.

La sentenza del Consiglio di Stato, Sezione III, n. 4270 del 14 settembre 2015 è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa al seguente indirizzo.