Il TAR Lombardia, Milano, Sezione III, precisa che in seno ad un procedimento ad evidenza pubblica può configurarsi, accanto ad una responsabilità civile per lesione dell'interesse legittimo, derivante dalla illegittimità degli atti o dei provvedimenti relativi al procedimento amministrativo di scelta del contraente, una responsabilità di tipo precontrattuale per violazione di norme imperative che pongono regole di condotta, da osservarsi durante l'intero svolgimento della procedura di evidenza pubblica; le predette regole di validità e di condotta operano su piani distinti: non è necessaria la violazione delle regole di validità per aversi responsabilità precontrattuale e, viceversa, l’inosservanza delle regole di condotta può non determinare l'invalidità della procedura di affidamento.

La sentenza del TAR Lombardia, Milano, Sezione III, n. 1918 del 2 settembre 2015 è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa al seguente indirizzo.