Il Consiglio di Stato, riformando una sentenza del TAR Milano, non ritiene necessaria, in una procedura di gara per l'affidamento di un appalto pubblico, l’apertura in seduta pubblica del plico contenente la campionatura, atteso che la funzione assegnata alla campionatura non è quella di integrare, essa stessa, l’offerta tecnica, bensì di comprovare, con la produzione di capi o prodotti dimostrativi detti appunto "campioni", la capacità tecnica dei concorrenti e la loro effettiva idoneità a soddisfare le esigenze, spesso complesse, delle stazioni appaltanti.

La sentenza del Consiglio di Stato, Sezione III, n. 4191 in data 8 settembre 2015 e quella del TAR Lombardia, Milano, Sezione IV, n. 405 in data 6 febbraio 2015 sono consultabili sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa al seguente indirizzo.