Secondo il Consiglio di Stato, Sezione IV, l'abuso edilizio, allorquando occorra valutare la domanda del confinante di edificare sul proprio suolo, non può essere, di per sé, rilevante ed incidente sulla posizione giuridica di chi abbia diritto di edificare; conseguentemente, può imporsi alla costruzione erigenda il rispetto della distanza solo se il fabbricato confinante è stato legittimamente realizzato.

La sentenza del Consiglio di Stato, Sezione IV, n. 3968 del 21 agosto 2015 è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa al seguente indirizzo.