Si segnala che, all'evidente fine di chiarire quanto duri il periodo di sospensione dei termini processuali nel giudizio amministrativo, il testo del disegno di legge di “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, recante misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell’amministrazione giudiziaria”, approvato dalla Camera dei deputati il 24 luglio 2015 e trasmesso in pari data al Senato della Repubblica, aggiunge all'art. 20 del decreto legge n. 83 del 2015 il seguente comma:
1-ter. L’articolo 16, comma 1 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, si interpreta nel senso che si applica anche al processo davanti ai tribunali amministrativi regionali e al Consiglio di Stato. Per l’effetto, nell'articolo 54, comma 2, dell’Allegato 1 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, le parole: «15 settembre» sono sostituite dalle seguenti: «31 agosto», a decorrere dall'entrata in vigore dell’articolo 16 del citato decreto-legge n. 132 del 2014”.
Il testo del disegno di legge di “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, recante misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell’amministrazione giudiziaria” è attualmente all'esame del Senato della Repubblica.