“Se i principi dell’Unione Europea in materia ambientale sanciti dall’art. 191, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea e dalla direttiva 2004/35/Ce del 21 aprile 2004 (articoli 1 e 8, n. 3; tredicesimo e ventiquattresimo considerando) – in particolare, il principio “chi inquina paga”, il principio di precauzione, il principio dell’azione preventiva, il principio della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all’ambiente – ostino ad una normativa nazionale, quale quella delineata dagli articoli 244, 245, 253 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che, in caso di accertata contaminazione di un sito e di impossibilità di individuare il soggetto responsabile della contaminazione o di impossibilità di ottenere da quest’ultimo gli interventi di riparazione, non consenta all’autorità amministrativa di imporre l’esecuzione delle misure di sicurezza d’emergenza e di bonifica al proprietario non responsabile dell’inquinamento, prevedendo, a carico di quest’ultimo, soltanto una responsabilità patrimoniale limitata al valore del sito dopo l’esecuzione degli interventi di bonifica”.
Il testo dell’ordinanza è consultabile sul sito della Giustizia Amministrativa al seguente indirizzo.
In particolare, secondo la Corte:
- l’art. 1, protocollo n. 1 (protezione della proprietà), della Convenzione europea dei diritti dell’uomo non consente a un ente locale di fare riferimento a difficoltà economiche quale giustificazione per non adempiere integralmente agli obblighi derivanti da una sentenza definitiva;
- il diritto di accesso alla giustizia, garantito dall’art. 6, protocollo n. 1, della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, sarebbe illusorio se il sistema giudiziario di uno Stato contraente consentisse ad una sentenza definitiva di rimanere inoperante a danno di una delle parti;
- il diritto di accesso alla giustizia può subire limitazioni, ma tali limitazioni si conciliano con l’art. 6 protocollo n. 1 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo solo se perseguono uno scopo legittimo e se vi è proporzionalità tra i mezzi utilizzati e lo scopo perseguito.
Il testo delle sentenze (in lingua francese) è consultabile sul sito della Corte europea dei diritti dell’uomo ai seguenti indirizzi: giudizio n. 43870/04; giudizio 43892/04.
Definizione agevolata in appello dei giudizi di responsabilità amministrativo-contabile
In base a detta norma, le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 231 a 233, della legge 23 dicembre 2005 n. 266 e successive modificazioni, si applicano anche nei giudizi su fatti avvenuti anche solo in parte anteriormente alla data di entrata in vigore della predetta legge, indipendentemente dalla data dell'evento dannoso nonché a quelli inerenti danni erariali verificatisi entro la data di entrata in vigore dello stesso decreto, a condizione che la richiesta di definizione sia presentata nei venti giorni precedenti l'udienza di discussione e comunque entro il 15 ottobre 2013.
La somma da indicare nell’istanza di definizione non può essere inferiore al 25 per cento del danno quantificato nella sentenza di primo grado; in tali casi, la sezione d'appello delibera in camera di consiglio nel termine perentorio di 15 giorni successivi al deposito della richiesta e, in caso di accoglimento, ai fini della definizione del giudizio ai sensi del comma 233 dell’art. 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, con decreto da comunicare immediatamente alle parti determina la somma dovuta in misura non inferiore a quella richiesta, stabilendo il termine perentorio per il versamento entro il 15 novembre 2013.
Il comma 232 dell’art. 1 della legge 23 dicembre 2005 n. 266 dispone, a sua volta, che la sezione di appello, con decreto in camera di consiglio, sentito il procuratore competente, delibera in merito alla richiesta e, in caso di accoglimento, determina la somma dovuta in misura non superiore al 30 per cento del danno quantificato nella sentenza di primo grado, stabilendo il termine per il versamento.
Ai sensi, poi, del comma 233 dell’art. 1 della legge 23 dicembre 2005 n. 266, il giudizio di appello si intende definito a decorrere dalla data di deposito della ricevuta di versamento presso la segreteria della sezione di appello.
Il testo del decreto legge 31 agosto 2013 n. 102 è consultabile sul sito “Normattiva” al seguente indirizzo.
“È ben vero che il terzo comma dell’art. 30 prescrive che la scelta del concessionario deve avvenire nel rispetto dei principi desumibili dal Trattato e dei principi generali relativi ai contratti pubblici e, in particolare, dei principi di trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, mutuo riconoscimento, proporzionalità; e tuttavia, come chiarito dall’Adunanza Plenaria con la sentenza n. 13 del 2013, non potrebbe sostenersi, a norma del ricordato comma 1, l’applicabilità di tutte le disposizioni del codice, in quanto tutte le norme di dettaglio costituiscono una più o meno immediata applicazione di principi generali.
L’applicabilità delle disposizioni legislative specifiche, di per sé estranee alla concessione di servizi, è predicabile quando esse trovino la propria ratio immediata nei suddetti principi, sia pure modulati al servizio di esigenze più particolari, ma sempre configurandosi come estrinsecazioni essenziali dei principi medesimi”.
La sentenza è consultabile sul sito della Giustizia Amministrativa a questo indirizzo.
Presentato il piano dell'offerta formativa 2014 della Camera Amministrativa di Como
Questi gli incontri proposti:
20.2.2014 – “Il principio di tassatività delle cause di esclusione dai pubblici appalti. I contrasti dottrinali e giurisprudenziali sulla sua portata ed estensione” – avv. Matteo Accardi;
20.3.2014 – “Lo stato di attuazione della nuova legge professionale con particolare riferimento agli atti regolamentari e amministrativi di prima applicazione nell’analisi dall’avvocato amministrativista” – avv. Guido Bardelli;
10.4.2014 – “Domanda incidentale, riconvenzionale ed intervento nel processo amministrativo di primo e secondo grado” – dott.ssa Elena Quadri;
22.5.2014 – “Analisi del linguaggio del provvedimento amministrativo e tecniche di scrittura” – prof. Giovanni Acerboni;
19.6.2014 – “Incandidabilità, ineleggibilità, incompatibilità ed obbligo di astensione degli amministratori pubblici” – avv. Maria Antonietta Marciano e dott.ssa Paola Cavadini.
Restituzione, previa riduzione in pristino, di un’area occupata senza titolo
di Martina Beggio. Con sentenza n. 1105, depositata in data 29.04.2013, la sezione III del Tribunale Amministrativo per la Regione Lombardia ha segnato un rilevante arresto in tema di occupazione illegittima di un’area privata da parte di una pubblica amministrazione.
Il T.A.R. Milano ha infatti condannato un'amministrazione comunale alla restituzione, previa rimessione in pristino, di alcune aree occupate senza alcun titolo legittimante il trasferimento della proprietà, prevedendo tuttavia, in via alternativa, la tempestiva emanazione di un provvedimento di acquisizione sanante ai sensi dell'art. 42 bis del T.U. in materia di espropriazione per pubblica utilità.
Tale disposizione riproduce, con alcune modifiche, l'istituto dell'acquisizione coattiva sanante previamente disciplinato all'art. 43 del D.P.R. n. 327 del 2001, censurato dalla Consulta per eccesso di delega con la pronuncia n. 293 del 2010.
Tale istituto presentava – e presenta tutt’ora, nonostante le modifiche apportate – diversi profili di criticità più volte evidenziati dalla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo la quale ne ha posto in luce l’incompatibilità con la tutela del diritto di proprietà in quanto tale istituto, qualificato come “expropriation indirecte” legittimerebbe la pubblica amministrazione a trarre un indebito beneficio, l’acquisto della proprietà di un immobile privato, da una situazione di mera occupazione sine titulo dello stesso (ex multis, CEDU, 29 marzo 2006, n. 36813/1597, Scordino c/Italia).
Le modifiche apportate all’istituto in oggetto infatti non lo rendono immune da critiche posto che avalla l’acquisizione al patrimonio indisponibile statale di un bene immobile fondata, però, su un’occupazione illegittima del medesimo.
In primo luogo l’art. 42 bis impone una valutazione più rigorosa dei presupposti che giustificano l’operatività del meccanismo sanante: la pubblica amministrazione, infatti, dovrà motivare “le attuali ed eccezionali ragioni di interesse pubblico” che giustificano tale provvedimento acquisitivo le quali dovranno inoltre essere comparate con i confliggenti interessi di diritto privato evidenziando altresì l’assenza di valide alternative all’adozione.
Il nuovo disposto normativo qualifica poi il ristoro dovuto al privato che si è visto sottrarre illegittimamente la disponibilità del bene quale “indennizzo” che dovrà coprire tanto il pregiudizio patrimoniale quanto quello non patrimoniale, quest’ultimo determinato in misura forfettaria corrispondente al dieci per cento del valore venale del bene occupato. Il comma 3 dell’art 42 bis T.U. delle espropriazioni per pubblica utilità, inoltre, quantifica l’indennità patrimoniale nel valore venale del bene equiparando, dunque, dal punto di vista del quantum dovuto, l’acquisizione coattiva sanante alla regolare procedura di espropriazione.
Altra importante novità si rinviene nell’eliminazione del meccanismo della cosiddetta acquisizione giudiziaria prevista dal terzo comma dell’art. 43 T.U. delle espropriazioni per pubblica utilità in forza del quale era possibile che l’amministrazione si vedesse condannata dal giudice amministrativo – senza alcun limite temporale – al mero risarcimento del danno per l’utilizzazione di un immobile senza alcun titolo legittimante il trasferimento della proprietà, con esclusione della restituzione del bene stesso oggetto di occupazione.
Nel caso di specie l'occupazione delle aree interessate era intervenuta in forza di un decreto espropriativo d'urgenza emanato a seguito di una delibera della giunta comunale del comune di Lainate che dichiarava la pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dei lavori per la realizzazione di un ponte sul Torrente Lura.
Tuttavia, il termine per l’emanazione del decreto di esproprio era inutilmente decorso senza che l’amministrazione comunale si fosse prontamente attivata in tal senso.
Nella sentenza de qua i Giudici amministrativi hanno in primo luogo rigettato la questione di giurisdizione sollevata dai ricorrenti, affermando la sussistenza della giurisdizione amministrativa rilevando come gli atti della procedura siano qualificabili come provvedimenti costituenti manifestazioni di un pubblico potere.
Trattando nel merito la richiesta di risarcimento danni per la privazione arbitraria della disponibilità delle aree in questione, ed aderendo ad un recente orientamento giurisprudenziale allineatosi alla posizione della Corte di Giustizia Europea, i Giudici amministrativi hanno sancito l'attuale inoperatività dell'occupazione espropriativa, istituto basato sull'accessione invertita.
Di ciò è conseguenza che la realizzazione degli interventi sulle aree occupate non abbia determinato il trasferimento della proprietà delle stesse in favore dell’amministrazione comunale le quali sono sempre state di proprietà dei ricorrenti, come, del resto, avveniva in passato.
Dunque, a far data dalla scadenza del termine per l'emanazione del decreto di esproprio, l'occupazione è risultata abusiva dovendo essere qualificata come illecito di natura permanente ai sensi dell’art. 2043 c.c.
Alla luce di quanto esposto, il Comune di Lainate è stato condannato alla restituzione, previa rimessione in pristino, delle aree in oggetto facendo tuttavia salva la possibilità che le parti giungano a diverso accordo o che l’amministrazione comunale adotti un provvedimento di acquisizione sanante.
In sintesi, con tale sentenza il T.A.R. Milano contribuisce a riaccendere un accesso dibattito in dottrina e giurisprudenza circa la legittimità dell’acquisizione coattiva sanante, istituto che legittima la pubblica amministrazione ad acquisire immobili privati senza rispettare le modalità stabilite dal procedimento espropriativo e, soprattutto, in assenza di un valido titolo legittimante il trasferimento della proprietà stessa.
La sentenza è consultabile sul sito della Giustizia Amministrativa al seguente indirizzo.
Contributo unificato: aggiornate le istruzioni del Segretariato Generale della Giustizia Amministrativa
Il Segretariato Generale della Giustizia Amministrativa ha aggiornato al 31 maggio 2013 le istruzioni sull'applicazione della disciplina in materia di contributo unificato nel processo amministrativo. Le istruzioni sono consultabili al seguente indirizzo.
Pubblicata sul B.U.R.L. la modifica alla disciplina transitoria per la pianificazione comunale
Sul B.U.R.L., supplemento n. 23 del 5 giugno 2013, è stata pubblicata la legge regionale 4 giugno 2013 n. 1 "Disposizioni transitorie per la pianificazione comunale. Modifiche alla legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio)". Il B.U.R.L. è consultabile al seguente indirizzo.
L'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, con la decisione n. 13 del 7 maggio 2013, nell'esaminare una procedura di gara indetta da un comune della Provincia di Como per l'affidamento in concessione del servizio pubblico locale di distribuzione del gas naturale, ha enunciato il seguente principio: "In sede di affidamento di una concessione di servizi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, sono applicabili le disposizioni di cui all’art. 84, comma 4 (relativo alle incompatibilità dei componenti della commissione giudicatrice) e 10 (relativo ai tempi di nomina della commissione) del d.lgs. n. 163 del 2006, in quanto espressive dei principi di trasparenza e di parità di trattamento, richiamati dall’art. 30, comma 3, del medesimo d.lgs.”.
La sentenza è consultabile sul sito della Giustizia Amministrativa a questo indirizzo.
Deposito degli atti processuali al Consiglio di Stato nella giornata di sabato
Con comunicazione del 29 aprile 2013 del Segretario Generale della Giustizia Amministrativa, è stato disciplinato il deposito degli atti processuali presso le sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato nella giornata di sabato, con decorrenza 11 maggio 2013.
La comunicazione è consultabile a questo indirizzo sul sito della Giustizia Amministrativa (pdf)
Il 18 aprile 2013 si terrà, alle ore 14:00, presso l'Aula Magna del Tribunale di Como, l'assemblea annuale dell’Associazione che, ai sensi dell'articolo 7 dello Statuto, deve tenersi almeno una volta l'anno entro il 30 aprile.
L'ordine del giorno, previa verifica dei presenti ammessi al voto e delle deleghe, è il seguente:
* approvazione verbale assemblea precedente;
* relazione del Presidente;
* relazione del Segretario;
* bilancio consuntivo 2012;
* bilancio preventivo 2013;
* elezione probiviro in sostituzione dell’avv. Antonio Sala;
* affliliazione alla Società Lombarda degli Avvocati Amministrativisti (SOLOM)
* comunicazioni e varie.
Per votare è necessario essere in regola con il pagamento della quota e ciascun socio potrà rappresentare per delega scritta soltanto un altro socio.
piano offerta formativa 2013: le relazioni dell'incontro del 24 gennaio 2013
Su gentile concessione dei relatori dell'incontro del 24 gennaio 2013, avente ad oggetto "La correlazione tra strumenti di pianificazione territoriale (PTR, PTCP, PGT)", ai seguenti indirizzi: relazione avv. Erminia Gariboldi ; relazione arch. Giuseppe Cosenza sono consultabili le relazioni dell'incontro.
La competenza territoriale nella giurisdizione amministrativa ed il ruolo paritario dei TAR: 18.2.2013
La Società Lombarda degli Avvocati amministrativisti (SOLOM), in collaborazione con l’Associazione Nazionale Magistrati Amministrativi, con la Sezione Piemontese della S.I.A.A., con la Camera Amministrativa di Como e con la Camera Amministrativa di Monza e della Brianza, organizza, per lunedì 18 febbraio 2013, ore 14.30/17.30 presso il Salone Valente, a Milano in via San Barnaba, n.29, convegno sul tema: "La competenza territoriale nella giurisdizione amministrativa ed il ruolo paritario dei TAR"
Introduzione:
- Francesco Mariuzzo, Presidente del TAR per la Lombardia
Relazioni:
- Aldo Travi, avvocato, ordinario di diritto amministrativo, Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano: “Quarant’anni di decentramento della giurisdizione amministrativa e gli interventi dell’A.P., in materia di competenza territoriale, successivi all’entrata in vigore del CPA”
- Giampiero Lopresti, consigliere del TAR Lazio, presidente A.N.M.A.: “La concentrazione di competenze sul TAR Lazio ed i suoi effetti sull’amministrazione della giustizia”.
- Carlo Merani, avvocato a Torino “La dimensione territoriale della giurisdizione amministrativa di primo grado e la sua influenza positiva sulle relazioni tra Amministrazione e cittadini”.
- Umberto Fantigrossi, avvocato a Milano “Profili problematici delle diverse competenze funzionali inderogabili del TAR Lazio (artt.14, primo comma, e 135 C.P.A.) e della competenza funzionale inderogabile del TAR Lombardia (art.14, secondo comma, C.P.A.)”.
Coordinatore:
- Mario Viviani, presidente di SOLOM
Seguirà dibattito.
Ingresso gratuito.
Iscrizione sul sito www.ordineavvocatimilano.it (per gli avvocati iscritti ad ordini diversi da quello di Milano, l’iscrizione può essere effettuata mediante comunicazione a info@solom.it).
L’evento è accreditato dall’Ordine degli avvocati di Milano; la partecipazione all’evento consente l’acquisizione di 3 crediti formativi.
Il piano dell'offerta formativa della Camera Amministrativa di Como ha subito le seguenti modifiche:
- l’evento: “SILENZIO DELLA P.A.: PROFILI SOSTANZIALI E PROCESSUALI” - Relatore: prof. Marco Sica, già fissato per il 21 febbraio 2013, si terrà invece il 21 marzo 2013;
- l’evento “RESPONSABILITA' ERARIALE E PROCESSO CONTABILE” - Relatori: dott.ssa Laura De Rentiis - dott. Alessandro Napoli, già fissato per il 21 marzo 2013, si terrà invece il 21 febbraio 2013.
Nel consiglio direttivo del 7 dicembre 2012 la quota associativa per l'anno 2013 è stata fissata in euro 50,00 per gli avvocati che siano iscritti nell'albo speciale per il patrocinio avanti alla Corte di cassazione e alle giurisdizioni superiori alla data del 1 gennaio 2013 e in euro 25,00 per tutti gli altri.
Conto Corrente
- Credito Valtellinese, Agenzia n. 1 di Como
- IBAN IT 76 H 05216 10901 000000056264
Con decreto presidenziale n. 72 del 28 dicembre 2012 sono state stabilite le nuove competenze delle sezioni consultive e giurisdizionali del Consiglio di Stato per il 2013.
Il decreto è scaricabile a questo indirizzo sul sito della Giustizia Amministrativa [pdf].
La legge, composta di un solo articolo di ben 560 commi, ha inciso anche sulla disciplina del contributo unificato.
Quanto ai giudizi amministrativi, queste sono alcune delle novità introdotte dai commi 25 e seguenti dell’art. 1 della legge n. 228/2012:
- per i ricorsi ai quali si applica il rito abbreviato comune a determinate materie, previsto dal libro IV, titolo V, del codice del processo amministrativo nonché da altre disposizioni che richiamino il citato rito, il contributo dovuto è di euro 1.800;
- per i ricorsi di cui all'articolo 119, comma 1, lettere a) e b), del codice del processo amministrativo il contributo dovuto è di euro 2.000 quando il valore della controversia è pari o inferiore ad euro 200.000; per quelle di importo compreso tra euro 200.000 e 1.000.000 il contributo dovuto è di euro 4.000, mentre per quelle di valore superiore a 1.000.000 di euro è pari ad euro 6.000; se manca la dichiarazione di cui al comma 3-bis dell'articolo 14 del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, il contributo dovuto è di euro 6.000;
- in tutti i casi non espressamente disciplinati dalle lettere a), b), c) e d) del comma 6-bis dell’art. 13 del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 e per il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, il contributo dovuto è di euro 650;
- nel processo amministrativo per valore della lite nei ricorsi di cui all'articolo 119, comma 1, lettera a), del codice del processo amministrativo si intende l'importo posto a base d'asta individuato dalle stazioni appaltanti negli atti di gara, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163; nei ricorsi di cui all'articolo 119, comma 1, lettera b), del codice del processo amministrativo, in caso di controversie relative all'irrogazione di sanzioni, comunque denominate, il valore è costituito dalla somma di queste;
- il contributo di cui all'articolo 13, comma 6-bis, del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, come da ultimo modificato dal comma 25, lettera a), dell’art. 1 della legge n. 228/2012, è aumentato della metà per i giudizi di impugnazione;
- i nuovi importi si applicano ai ricorsi notificati successivamente alla data di entrata in vigore della legge n. 228/2012 (1 gennaio 2013).
Più in generale, si segnala che la stessa legge di stabilità 2013 ha, inoltre, inserito (cfr. comma 17 dell’art. 1) all'articolo 13 del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, dopo il comma 1-ter il seguente: «1-quater. Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso»; le disposizioni di cui al nuovo comma 1 quater si applicano ai procedimenti iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della stessa legge di stabilità 2013.
Corte di Giustizia Europea: stop agli incarichi diretti tra enti pubblici
Con sentenza C‑159/11 del 19.12.2012 la Corte di Giustizia Europea ha posto un stop agli accordi stipulati tra pubbliche amministrazioni (nella specie ASL e Università) al fine della realizzazione di servizi di progettazione (nella specie, consistenti nella valutazione della vulnerabilità sismica delle strutture ospedaliere).
se la conclusione di un accordo tra pubbliche amministrazioni non sia contraria al principio della libera concorrenza qualora una delle amministrazioni interessate possa essere considerata un operatore economico, qualità riconosciuta ad ogni ente pubblico che offra servizi sul mercato, indipendentemente dal perseguimento di uno scopo di lucro, dalla dotazione di una organizzazione di impresa o dalla presenza continua sul mercato.
«Se la [direttiva 2004/18], ed in particolare l’articolo 1, paragrafo 2, lettere a) e d), l’articolo 2, l’articolo 28 e l’allegato II [A], categorie 8 e 12, ostino ad una disciplina nazionale che consente la stipulazione di accordi in forma scritta tra due amministrazioni aggiudicatrici per lo studio e la valutazione della vulnerabilità sismica di strutture ospedaliere da eseguirsi alla luce delle normative nazionali in materia di sicurezza delle strutture ed in particolare degli edifici strategici, verso un corrispettivo non superiore ai costi sostenuti per l’esecuzione della prestazione, ove l’amministrazione esecutrice possa rivestire la qualità di operatore economico».
- l’articolo 15, primo comma, della legge n. 241 del 7 agosto 1990, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi (GURI n. 192, del 18 agosto 1990, pag. 7), secondo cui «le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune»;
- l’articolo 66 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 dell’11 luglio 1980, recante riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica (Supplemento ordinario alla GURI n. 209, del 31 luglio 1980).
- contratti di appalto stipulati da un ente pubblico con un soggetto giuridicamente distinto da esso, quando detto ente eserciti su tale soggetto un controllo analogo a quello che esso esercita sui propri servizi e, al contempo, il soggetto in questione realizzi la parte più importante della propria attività con l’ente o con gli enti che lo controllano;
- contratti che istituiscono una cooperazione tra enti pubblici finalizzata a garantire l’adempimento di una funzione di servizio pubblico comune a questi ultimi;
Il diritto dell’Unione in materia di appalti pubblici osta ad una normativa nazionale che autorizzi la stipulazione, senza previa gara, di un contratto mediante il quale taluni enti pubblici istituiscono tra loro una cooperazione, nel caso in cui – ciò che spetta al giudice del rinvio verificare – tale contratto non abbia il fine di garantire l’adempimento di una funzione di servizio pubblico comune agli enti medesimi, non sia retto unicamente da considerazioni ed esigenze connesse al perseguimento di obiettivi d’interesse pubblico, oppure sia tale da porre un prestatore privato in una situazione privilegiata rispetto ai suoi concorrenti.
Sul B.U.R.L. del 28 dicembre 2012 è stata pubblicata la legge regionale 24 dicembre 2012 n. 21 «Interventi normativi per l’attuazione della programmazione regionale e di modifica e integrazione di disposizioni legislative - Collegato ordinamentale 2013».
L’art. 4 della legge regionale n. 21 del 2012 modifica la disciplina transitoria di cui all’art. 25 della legge regionale 11 marzo 2005 n. 12 «Legge per il governo del territorio».
In particolare, dopo il comma 1 bis del citato art. 25 vengono inseriti i seguenti commi:
1 ter. In deroga a quanto previsto dal comma 1, primo periodo, i PRG vigenti dei comuni danneggiati dal sisma del 20 maggio 2012 inclusi nell’elenco allegato al decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 1° giugno 2012, nonché di quelli dichiarati in dissesto finanziario con deliberazione del consiglio comunale approvata entro il 31 dicembre 2012 conservano efficacia fino al 31 dicembre 2013, salvo quanto disposto dall’articolo 26, comma 3 quater. In caso di mancata adozione del PGT entro il 31 dicembre 2013,si applicano le disposizioni di cui ai commi 1 quater e 1 quinquies.
1 quater. Nei comuni che entro il 31 dicembre 2012 non hanno approvato il PGT, dal 1° gennaio 2013 e fino all’approvazione del PGT, fermo restando quanto disposto dall’articolo 13, comma 12 e dall’articolo 26, comma 3 quater, sono ammessi unicamente i seguenti interventi:
a) nelle zone omogenee A, B, C e D individuate dal previgente PRG, interventi sugli edifici esistenti nelle sole tipologie di cui all’articolo 27, comma 1, lett. a), b) e c);
b) nelle zone omogenee E e F individuate dal previgente PRG, gli interventi che erano consentiti dal medesimo PRG o da altro strumento urbanistico comunque denominato;c) gli interventi in esecuzione di piani attuativi approvati entro la data di entrata in vigore della legge recante (Interventi normativi per l’attuazione della programmazione regionale e di modifica e integrazione di disposizioni legislative - Collegato ordinamentale 2013), la cui convenzione, stipulata entro la medesima data, è in corso di validità.
1 quinquies. Nei comuni di cui al comma 1 quater, dal 1° gennaio 2013 e fino all’approvazione del PGT, non sono applicabili le disposizioni di cui agli articoli 3, 4, 5 e 6 della legge regionale 13 marzo 2012, n. 4 (Norme per la valorizzazione del patrimonio edilizio esistente e altre disposizioni in materia urbanistico-edilizia); sono fatte salve le istanze di permesso di costruire e le denunce di inizio attività presentate entro il 31 dicembre 2012.
TAR Lombardia: stabilite le nuove competenze delle sezioni e pubblicato il calendario 2013
Con decreto presidenziale 11 dicembre 2012 sono state stabilite le nuove competenze delle Sezioni del Tar Lombardia - Milano nonché il calendario delle udienze per l'anno 2013.
Il decreto è scaricabile a questo indirizzo [pdf].
24 GENNAIO 2013
- “La correlazione tra strumenti di pianificazione territoriale (PTR, PTCP, PGT)” (arch. Giuseppe Cosenza e avv. Erminia Gariboldi).
21 FEBBRAIO 2013
- “Responsabilità erariale e processo contabile” (dott.ssa Laura De Rentiis e dott. Alessandro Napoli).
21 MARZO 2013
- “Silenzio della P.A.: profili sostanziali e processuali” (prof. Marco Sica).
18 APRILE 2013
- “Le tipologie edilizie in Lombardia e tutela del terzo nei confronti della DIA e della SCIA” (avv. Mario Lavatelli e avv. Lorenzo Spallino).
23 MAGGIO 2013
- “Autotutela, affidamento e responsabilità della P.A.” (avv. Maria Antonietta Marciano e dott.ssa Elena Quadri).
20 GIUGNO 2013
- “La formazione dei contratti pubblici al crocevia tra regole e principi” (prof. Maurizio Cafagno).
26 SETTEMBRE 2013
- “I servizi di interesse economico generale, dal diritto comunitario al diritto nazionale” (avv. Maurizio Lo Gullo).
di Virgina Manzi
Non sussiste l’obbligo di allontanamento dall’aula da parte del consigliere comunale interessato all’atto, ma solo l’obbligo di non partecipare alla discussione ed alla votazione, a meno che il Regolamento sul funzionamento del Consiglio non disponga diversamente.
Cons. Stato,
sez. IV, 7 giugno 2012 n. 3372 [pdf]
Come è noto l’art. 279 del T.U. 383/1934 (abrogato dall’ art.274
del decreto legislativo 267/200) stabiliva che: “Gli
amministratori dei Comuni …… devono astenersi dal prendere parte
alle deliberazioni riguardanti liti o contabilità loro proprie verso
i corpi cui appartengono e verso gli stabilimenti dai medesimi
amministrati o soggetti alla loro amministrazione o vigilanza; come
è pure quando si tratta di interesse proprio, o di interesse, liti o
contabilità dei loro parenti o affini sino al quarto grado, del
coniuge, o di conferire impieghi ai medesimi. Il divieto di cui
sopra importa anche l’obbligo di allontanarsi dalla sala delle
adunanze durante la trattazione di detti affari”.
L’obbligo di allontanarsi dalla sala era pertanto espressamente
sancito dalla legge (l’art 290 del T.U.148/1915 non prevedeva tale
obbligo).
L’art. 78, comma 2, del decreto legislativo 267/2000 che ora
disciplina la materia, stabilisce solo l’obbligo “di astenersi
dal prendere parte alla discussione e alla votazione”, nel caso
in cui il consigliere ovvero i suoi parenti ed affini entro il
quarto grado siano interessati all’atto, ma non dispone
l’allontanamento dall’aula.
Atteso che tale obbligo non è più sancito dalla legge, il
consigliere comunale che rimane presente e non partecipa (nel senso
che non interviene ma si limita ad assistere) alla discussione e
alla votazione, non allontanandosi dall’aula, rispetta il dettato
dell’art. 78 TUEL vigente.
Tuttavia, qualora il regolamento sul funzionamento del consiglio
replichi quanto previsto dall’art 279 (obbligo di allontanamento),
il consigliere deve abbandonare l’aula; se poi il regolamento
esclude dal computo per il raggiungimento del quorum strutturale chi
debba obbligatoriamente astenersi, la presenza del consigliere
interessato all’atto non concorre alla formazione del numero legale
per la validità della seduta (e quindi nel caso in cui il quorum
strutturale venga raggiunto con il concorso del consigliere
obbligato all’astensione, la seduta è illegittima).
Parte della giurisprudenza ha, comunque, ritenuto che, anche
vigente l’ art. 78 il Consigliere interessato all’atto debba
allontanarsi dall’aula senza invocare però la disposizione violata
,ma richiamandosi ai principi di imparzialità, trasparenza e buon
andamento della Pubblica Amministrazione.
Secondo il TAR Sardegna “comporta non solo il divieto di
partecipare alla discussione ed alla votazione finale, ma anche
l’obbligo di allontanamento dalla seduta prima della discussione e
dell’approvazione della relativa proposta di deliberazione, in
quanto la presenza del consigliere interessato è potenzialmente
idonea ad incidere negativamente sulla serenità dei colleghi
consiglieri comunali sia nella fase della discussione sia nella fase
della discussione finale” (TAR Sardegna – sez. 2 – sentenza n.
1815/2008) –
(in senso conforme TAR EMILIA ROMAGNA - PARMA, SEZ. I - sentenza 22
settembre 2009 n. 675, Consiglio Stato, Sez. IV, 3 settembre 2001,
n. 4622; T.A.R. Lombardia - Brescia, 30 maggio 2006, n. 648; T.A.R.
Abruzzo - Pescara, 13 febbraio 2004, n. 208; T.A.R. Umbria -
Perugia, 19 luglio 2002, n. 546).
Altra giurisprudenza più aderente al dato letterale della norma e
al fatto che la stessa non sia stata replicata nella formulazione
prevista dall’art 279 del T.U 383/1934, ritiene che non sussista più
l’obbligo di allontanamento dall’aula, a meno che il regolamento sul
funzionamento del consiglio non lo disciplini espressamente ovvero
non ripeta la disposizione dell’art 49 del r.d 297/1911- regolamento
di esecuzione del TU 148/1915- (non computabilità ai fini del quorum
strutturale del consigliere in conflitto di interessi).
Il TAR Veneto con sentenza n. 4338/2010 ha sancito che “La
circostanza che, nella fattispecie, i consiglieri in conflitto non
si siano fisicamente allontanati al momento della votazione finale
non è di per sé causa d'invalidità della successiva approvazione:
resta il fatto — ed in questo consiste il vizio — che
illegittimamente essi sono stati inclusi nel computo dei presenti,
per la determinazione del quorum strutturale.
Il già citato art. 19 del regolamento per la disciplina delle
adunanze consiliari stabilisce che "Non sono computabili nel numero
fissato per la validità delle adunanze i consiglieri: ... 2) che
abbiano interesse personale nelle questioni delle quali si discute;
3) che siano parenti od affini fino al 4° grado degli interessati
all'argomento sottoposto all'esame del Consiglio"(conforme Tar
Liguria Sentenza 818/2004).
Con sentenza n. 3372 del 7 giugno 2012 il Consiglio di Stato -
sez V- si è espresso sulla questione affermando che la mera
astensione dalla partecipazione alla discussione ed alla votazione
elimina il conflitto di interessi, “essendo già l’astensione una
modalità di non partecipazione al voto, salvo che si provi che vi
sia stata una discussione precedente al voto alla quale il
consigliere, poi astenutosi, abbia partecipato, per ciò solo
incidendo sulle determinazioni dell’assemblea. L’allontanamento era
espressamente previsto dall’art. 279 del Regio Decreto 03/03/1934,
n. 383, ma non è stato ribadito dall’art. 78 TUEL, che invece
individua nell’astensione dalla votazione e dalla discussione gli
strumenti sufficienti a neutralizzare il conflitto“.
Secondo il Consiglio di Stato, quindi, anche i consiglieri che
obbligatoriamente devono astenersi dalla votazione e dalla
discussione sono computati nel numero legale e, pertanto, concorrono
alla formazione del quorum strutturale, a meno che il regolamento
sul funzionamento del consiglio non disponga diversamente, ossia,
preveda che i succitati consiglieri non concorrano alla formazione
del numero legale.