In mancanza di un formale provvedimento di esclusione, il concorrente rimane senz’altro vincolato alla sua offerta sino alla scadenza del termine indicato dall’art. 17, quarto comma, del d.lgs. n. 36 del 2023. Ciò non significa ovviamente che, se la stazione appaltante aggiudica il contratto senza accorgersi che l’offerta prescelta non è idonea in quanto non conforme alle specifiche tecniche prescritte dalla lex specialis, l’aggiudicatario sarà obbligato a stipulare un contratto avente ad oggetto il prodotto tecnicamente idoneo. L’aggiudicatario rimane infatti comunque vincolato alla sua offerta: egli sarà perciò tenuto a fornire quanto in essa previsto e potrà rifiutarsi di stipulare un contratto che lo obbligherebbe ad eseguire una prestazione diversa, dimostrando (se necessario anche in giudizio) la difformità fra quanto indicato nell’offerta stessa e quanto l’amministrazione pretende di stabilire nel contratto da stipularsi.

TAR Lombardia, Milano, Sez. II, n. 3903 del 1 dicembre 2025


Il TAR Milano ricorda che l’art. 95, comma 8, del d.lgs. n. 50 del 2016 stabilisce che, qualora la stazione appaltante decida di far ricorso al criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, la stessa deve indicare nella lex specialis di gara <<…i criteri di valutazione e la ponderazione relativa attribuita a ciascuno di essi [...]. Per ciascun criterio di valutazione prescelto possono essere previsti, ove necessario, sub-criteri e sub-pesi o sub-punteggi>>. Questa norma ha l’evidente finalità di assicurare il rispetto del principio di trasparenza mediante l’imposizione, in capo alla stazione appaltante, dell’obbligo di predisposizione preventiva di una griglia di valutazione che dovrà essere applicata dalla commissione di gara ai fini dell’attribuzione del punteggio tecnico alle singole offerte. La griglia di valutazione deve, come visto, indicare gli elementi ponderali che dovranno essere valutati al fine di stabilire quale sia il pregio tecnico dell’offerta e, per ogni elemento ponderale, deve essere stabilito il punteggio ad esso attribuibile. La disposizione precisa peraltro che, qualora ritenuto necessario, la stazione appaltante può procedere alla disaggregazione di ciascun criterio, individuando sub-criteri ai quali deve essere collegato il relativo punteggio. A questo proposito, la scelta operata dall’amministrazione appaltante di procedere alla disaggregazione eventuale del singolo criterio valutativo in sub-criteri è espressione dell’ampia discrezionalità attribuitale dalla legge per meglio perseguire l'interesse pubblico; come tale è sindacabile in sede di giurisdizione di legittimità solo allorché sia macroscopicamente illogica, irragionevole e irrazionale ed i criteri non siano trasparenti ed intellegibili.

TAR Lombardia, Milano, Sez. II, n. 1353 del 6 maggio 2024



Il TAR Milano, con riferimento all’attribuzione del punteggio tecnico con criteri on/off, osserva quanto segue:
<<- l’art. 95 del d.l.vo 2016 n. 50 affronta il rapporto tra il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa e il criterio del prezzo più basso, evidenziando la residualità di quest’ultimo – in particolare commi 3 e 4 – nonché prevedendo un tetto massimo alla rilevanza attribuibile al criterio economico, che non può eccedere il 30%, in base al comma 10 bis (cfr. in argomento T.A.R. Liguria, sez. II, 27 dicembre 2019, n. 1024);
- ne deriva, in generale, che, quando sia prescelto il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, la concreta articolazione dei criteri e dei relativi punteggi deve essere tale da conservare la discrezionalità tecnica dell’amministrazione, senza neutralizzarla con parametri esclusivamente tabellari;
- in tale contesto si inseriscono i criteri c.d. on/off, che introducono un’alternativa secca tra attribuzione del punteggio pieno, in caso di offerta di un particolare elemento e punteggio pari a zero in caso di mancanza di detto elemento;
- il criterio on/off si caratterizza, quindi, per il fatto di escludere qualunque graduazione del punteggio tra il minimo e il massimo;
- si tratta di una metodologia che di per sé non è illegittima, perché l’art. 95 cit. stabilisce che la ponderazione relativa a ciascuno dei criteri di valutazione dell’offerta tecnica avvenga “anche prevedendo una forcella in cui lo scarto tra il minimo e il massimo deve essere adeguato”;
- nondimeno, il problema è quello di stabilire il limite all’utilizzabilità del criterio on/off che, se impiegato in modo preponderante, potrebbe rendere irrilevanti i profili qualitativi dell’offerta, contraddicendo la previsione del bando che fissa il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa in luogo del minor prezzo;
- nel caso di specie, il bando articola i criteri di valutazione dell’offerta tecnica in subcriteri, prevedendo nel complesso l’attribuzione di 70 punti;
- nell’ambito dell’articolazione in subcriteri solo 15 punti complessivi sono assegnabili sulla base di un’alternativa secca di tipo on/off;
- gli ulteriori 55 punti sono distribuiti sulla base di una articolata graduazione dei punteggi tra un minimo e un massimo, con previsione di valori intermedi, correlati a specifici profili tecnici;
- tale modus procedendi non contrasta con la scelta effettuata per il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, in quanto non si sostanza nella previsione di criteri rigidi di tipo quantitativo, ma nell’articolazione di subpunteggi predeterminati, che valorizzano i diversi profili tecnici delle offerte e consentono di premiare quelle che presentano un maggior pregio tecnico;
- del resto la giurisprudenza ha precisato che “il metodo di attribuzione si/no, pur ridimensionando in parte il margine di apprezzamento del merito tecnico dell’offerta, non lo esclude, anticipando, piuttosto, la valutazione dei requisiti tecnici che devono essere offerti, con la conseguenza che si ha poi un controllo finalizzato a comprovarne il possesso. Ciò significa che comunque la valutazione dell’offerta ha tenuto conto della componente tecnica” (cfr. Cons. Stato, sez. V, 26 marzo 2020, n. 2094);
- non solo, in relazione a taluni dei criteri previsti, il bando prevede la produzione di una descrizione esaustiva a corredo dell’offerta tecnica, correlando ad essa e al suo contenuto il punteggio attribuibile;
- si tratta di un profilo che valorizza la discrezionalità tecnica della stazione appaltante, cui è attribuito il compito di valutare le offerte a partire dal contenuto delle descrizioni richieste, apprezzandone la completezza;
- ne deriva che i criteri e i sub criteri previsti dal bando e le connesse modalità di attribuzione del punteggio non contraddicono la scelta effettuata per il parametro dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ma introducono graduazioni di punteggi compatibili con tale scelta e riservano espressamente spazi valutativi adeguati alla stazione appaltante.>>
TAR Lombardia, Milano, Sez. I, n. 364 del 10 febbraio 2023.


Il TAR Milano precisa che, secondo il tenore letterale dell’articolo 95 del d.lgs. n. 50 del 2016 e l’interpretazione dello stesso fornita dalla prevalente giurisprudenza, è consentito l’utilizzo dei criteri valutativi di tipo on/off, ossia di quei criteri che, escludendo la graduazione del punteggio tra un minimo e un massimo, attribuiscono un punteggio fisso e automatico ad aspetti qualitativi ritenuti di particolare importanza, la cui assenza giustifica pertanto l’attribuzione di un punteggio pari a zero (Consiglio di Stato, V, 15 febbraio 2021, n. 1313); la previsione di criteri quantitativo-tabellari di tipo on/off non è dunque di per sé stessa illegittima ma può diventarla ove l’utilizzo massivo degli stessi sia idoneo a neutralizzare gli aspetti qualitativi dell’offerta e a dirottare la valutazione esclusivamente sugli aspetti quantitativi, sostanzialmente dissimulando l’utilizzo del criterio del prezzo più basso.

TAR Lombardia, Milano, Sez. I, n. 150 del 24 gennaio 2022.
La decisione è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa, sezione decisioni e pareri


Il TAR Milano osserva che, come chiarito dalla giurisprudenza condivisa dal Collegio (cfr. T.A.R. Milano, Sez. I, n. 658/2018; TAR Toscana, Sez. I, n. 689/2017): i) nessuna norma di carattere generale impone, per le gare da aggiudicare con il criterio dell’offerta più vantaggiosa, l’obbligo della stazione appaltante di attribuire alla migliore offerta tecnica in gara il punteggio massimo previsto dalla lex specialis, mediante il criterio della c.d. doppia riparametrazione, atteso che nelle gare da aggiudicarsi con detto criterio la riparametrazione ha la funzione di ristabilire l’equilibrio fra i diversi elementi qualitativi e quantitativi previsti per la valutazione dell’offerta solo se e secondo quanto voluto e disposto dalla stazione appaltante con il bando, con la conseguenza che l’operazione di riparametrazione deve essere espressamente prevista dalla legge di gara per poter essere applicata e non può tradursi in una modalità di apprezzamento delle offerte facoltativamente introdotta dalla commissione giudicatrice; ii) la discrezionalità che pacificamente compete alla stazione appaltante nella scelta, alla luce delle esigenze del caso concreto, dei criteri da valorizzare ai fini della comparazione delle offerte, come pure nella determinazione della misura della loro valorizzazione, non può non rivestire un ruolo decisivo anche sul punto della c.d. riparametrazione che, avendo la funzione di preservare l’equilibro fra i diversi elementi stabiliti nel caso concreto per la valutazione dell’offerta (e perciò di assicurare la completa attuazione della volontà espressa al riguardo dalla stazione appaltante), non può che dipendere dalla stessa volontà e rientrare quindi già per sua natura nel dominio del potere di disposizione ex ante della stessa Amministrazione.

TAR Lombardia, Milano, Sez. IV, n. 2939 del 29 dicembre 2021.
La decisione è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa, sezione decisioni e pareri.



Il TAR Milano, con riferimento al principio di unicità dell’offerta, osserva che:
<<In ordine all’offerta plurima, l’articolo 32, comma 4, del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, prevede che “ciascun concorrente non può presentare più di un’offerta”. Il principio di unicità dell’offerta, che impone agli operatori economici di presentare una sola proposta tecnica e una sola proposta economica, al fine di conferire all’offerta un contenuto certo ed univoco, è posto a presidio – da un lato – del buon andamento, dell’economicità e della certezza dell’azione amministrativa, per evitare che la stazione appaltante, come avvenuto nel caso di specie, sia costretta a valutare plurime offerte provenienti dal medesimo operatore economico, tra loro incompatibili, e che perciò venga ostacolata nell’attività di individuazione della migliore offerta, e – dall’altro – a tutela della par condicio dei concorrenti, poiché la pluralità delle proposte attribuirebbe all’operatore economico maggiori possibilità di ottenere l’aggiudicazione o comunque di ridurre il rischio di vedersi collocato in posizione deteriore, a scapito dei concorrenti fedeli che hanno presentato una sola e univoca proposta corrispondente alla prestazione oggetto dell’appalto, alla quale affidare la loro unica ed esclusiva chance di aggiudicazione. La presentazione di un’unica offerta capace di conseguire l'aggiudicazione, infatti, è il frutto di un’attività di elaborazione nella quale ogni impresa affronta il rischio di una scelta di ordine tecnico, che la stazione appaltante rimette alle imprese del settore, ma che comporta una obiettiva limitazione delle possibilità di vittoria (cfr., ex plurimis, Cons. Stato, Sez. V, 14 settembre 2010, n. 6695; T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. II, 25 maggio 2020, n. 928; id., 30 marzo 2021, n. 837; T.A.R. Piemonte, Sez. I, 11 febbraio 2019, n. 193).
Alla luce di quanto sopra, dunque, la possibilità di presentare una pluralità di offerte o offerte alternative, comportando l’opportunità di sfruttare una pluralità di opzioni, non potrebbe mai essere accordata o riservata ad una sola impresa concorrente, ma dovrebbe comunque essere garantita a tutte le partecipanti in nome della par condicio e, pertanto, prevista e regolata nella lex specialis (cfr. T.A.R. Lombardia, Milano, n. 928/2020 cit.)>>.
TAR Lombardia, Milano, Sez. II, n. 2116 del 4 ottobre 2021.
La decisione è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa, sezione decisioni e pareri