Il TAR Milano precisa che la mancata disponibilità materiale del bene in capo al proprietario rappresenta un elemento ostativo all’adozione dell’atto repressivo nei suoi confronti; l’ingiunzione che impone un obbligo di facere inesigibile, in quanto rivolto alla demolizione di un immobile che è stato sottratto alla disponibilità del destinatario del comando, difetta di una condizione costituiva dell’ordine e cioè l’imposizione di un dovere eseguibile.

La sentenza del TAR Lombardia, Milano, Sezione Seconda, n. 1007 del 3 maggio 2019 è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa, sezione decisioni e pareri, al seguente indirizzo.