Il TAR Milano ricorda che la giurisprudenza è prevalentemente orientata a ritenere che il vigente art. 167, comma 4, del D.lgs. 42/2004 preclude il rilascio di autorizzazioni postume, quando siano stati realizzati volumi di qualsiasi natura, anche interrati: il divieto di incremento dei volumi esistenti, imposto ai fini di tutela del paesaggio si riferisce infatti a qualsiasi nuova edificazione comportante creazione di volume, senza che sia possibile distinguere tra volume tecnico e altro tipo di volume, sia esso interrato o meno; rispetto al dato letterale della disposizione di cui all’art. 167, comma 4, lett. a), del D.lgs. 42/2004 non è, quindi, consentito all'interprete ampliare la portata di tale norma che costituisce eccezione al principio generale delle necessità del previo assenso codificato dal precedente art. 146, per ammettere fattispecie letteralmente, e senza distinzione alcune, escluse (fattispecie relativa a tre vasche interrate rialzate di 1,5 metri quanto all’argine di contenimento che, secondo il TAR, rientrano nel concetto di realizzazione di volumi e come tale non suscettibili di sanatoria paesaggistica).

La sentenza del TAR Lombardia, Milano, Sezione Terza, n. 1821 del 5 agosto 2019 è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa, sezione decisioni e pareri, al seguente indirizzo.