Il TAR Milano precisa che tra gli “interventi di nuova costruzione”, per cui è necessario il permesso di costruire, vi sono quelli relativi all'installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, che siano utilizzati quali ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, ad eccezione di quelli diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee; rientrano infatti nella nozione giuridica di costruzione, per la quale occorre il permesso di costruire, tutti quei manufatti che, anche se non necessariamente infissi nel suolo, e pur semplicemente aderenti a questo, alterino lo stato dei luoghi in modo stabile, non irrilevante e meramente occasionale; ne consegue che l’installazione di un chiosco, malgrado la sua precarietà strutturale, la sua rimovibilità, e l’assenza di opere murarie, in quanto manufatto non deputato ad un uso per fini contingenti, ma invece ad un utilizzo reiterato nel tempo, è da ritenersi come nuova costruzione.

La sentenza del TAR Lombardia, Milano, Sezione Prima, n. 1851 del 5 agosto 2019 è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa, sezione decisioni e pareri, al seguente indirizzo.