Il TAR Milano respinge un’eccezione di irricevibilità per aver notificato il ricorso oltre il termine di 60 giorni dall’adozione della determina impugnata regolarmente pubblicata all’albo pretorio del Comune, anche telematicamente e osserva che, ai sensi dell’art. 41, comma 2, c.p.a., il termine per impugnare decorre, “per gli atti di cui non sia richiesta la notificazione individuale, dal giorno in cui sia scaduto il termine della pubblicazione” (solo) “se questa sia prevista dalla legge o in base alla legge”. Nel caso di specie viene impugnato un atto comunale avente natura gestionale, nello specifico una determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico che esula dai casi per i quali il Testo unico Enti locali prevede la pubblicazione. Il Testo unico in parola, infatti, impone la pubblicazione per i soli atti rientranti nella categoria delle “deliberazioni” (di Consiglio comunale e di Giunta, nel caso dei Comuni) e non per tutti gli atti (inclusi decreti, ordinanze, determinazioni), disponendo all’art. 124, comma 1, che “Tutte le deliberazioni del comune e della provincia sono pubblicate mediante pubblicazione all'albo pretorio, nella sede dell'ente, per quindici giorni consecutivi, salvo specifiche disposizioni di legge”. Nella fattispecie, pertanto, non pare sussistere una delle ipotesi nelle quali il termine per proporre ricorso debba farsi decorrere dal giorno in cui sia scaduto il termine della pubblicazione.

TAR Lombardia, Milano, Sez. I, n. 2236 del 6 ottobre 2023