Il TAR Milano ricorda la consolidata giurisprudenza, secondo la quale il principio di separazione tra offerta tecnica e offerta economica risponde alla finalità di garantire la segretezza dell’offerta economica, dovendosi perciò evitare che l’offerta tecnica contenga elementi che consentano di ricostruire, nel caso concreto, l’entità dell’offerta economica. Coerente con detta finalità è l’affermazione giurisprudenziale secondo cui il divieto non va inteso in senso assoluto, impedendo cioè l’indicazione di qualsivoglia elemento a contenuto economico, bensì relativo, in modo da consentire l’inclusione di singoli elementi economici che siano resi necessari dagli elementi qualitativi da fornire, purché non facenti parte dell’offerta economica o comunque aventi portata marginale, con indagine da condurre in concreto, verificando l’attitudine dello specifico elemento divulgato a rendere effettivamente percepibile il contenuto dell’offerta economica.

TAR Lombardia, Milano, Sez. IV, n. 2551 del 2 novembre 2023