Il TAR Milano precisa che è illegittima l’ordinanza comunale impositiva nei confronti degli eredi dell’obbligo di provvedere all’esecuzione di tutti i lavori atti alla messa in sicurezza di un fabbricato, nel caso in cui l’Ente procedente non abbia fornito la prova dell’avvenuta accettazione di eredità attraverso la presa di possesso dell’immobile, essendo a tal fine privi di rilevanza tutti quegli atti che non denotino in maniera univoca un’effettiva assunzione della qualità di erede. Aggiunge il TAR che se dovesse sussistere un pericolo per la pubblica incolumità – da accertare rigorosamente con accurata istruttoria, prima dell’emanazione del relativo provvedimento, al fine di individuare i soggetti tenuti a eseguire le misure di messa in sicurezza – è possibile attivare la procedura di cui all’art. 481 cod. civ. che stabilisce che “chiunque vi ha interesse può chiedere che l’autorità giudiziaria fissi un termine entro il quale il chiamato dichiari se accetta o rinunzia all’eredità. Trascorso questo termine senza che abbia fatto la dichiarazione, il chiamato perde il diritto di accettare”.

TAR Lombardia, Milano, Sez. IV, n. 3129 del 20 dicembre 2023