Il TAR Milano, a fronte di una esclusione da una procedura aperta per l’affidamento del servizio per la gestione delle aree di parcheggio per mancata produzione dell’asseverazione del Piano Economico Finanziario, osserva che, a fronte della mancata produzione dell'asseverazione a corredo del Piano Economico e Finanziario, la stazione appaltante non ha altra scelta se non quella di procedere all'esclusione della concorrente, senza possibilità di fare ricorso al c.d. soccorso istruttorio; il Piano Economico Finanziario costituisce infatti un elemento essenziale dell'offerta, con la conseguenza che la sua mancanza, o l'omessa asseverazione da parte di soggetto abilitato, costituisce vizio essenziale della stessa, non sanabile con il soccorso istruttorio; trattandosi di un documento caratterizzato da una particolare qualificazione in materia finanziaria, nonché dalla terzietà del soggetto da cui promana, non è ammissibile che alla sua mancanza possa sopperire la valutazione dell'Amministrazione aggiudicatrice, derivandone che l'ammissione di un'asseverazione postuma attribuirebbe alla parte che se ne avvalesse un ingiustificato vantaggio competitivo, in violazione della par condicio; l’obbligo in questione non riguarda, poi, solo le procedure di partenariato pubblico/privato, ma anche le concessioni.

TAR Lombardia, Milano, Sez. I, n. 2833 del 28 novembre 2023