Il TAR Milano ricorda che sull’esistenza dell’unicità del centro decisionale, la giurisprudenza euro-unitaria (in particolare si veda Corte di Giustizia dell’Unione Europea-CGUE 19.5.2009 nella causa C-538/07) e nazionale hanno elaborato propri indirizzi tesi all’individuazione degli elementi per identificare tale esistenza. Fra questi, ad esempio, l’intreccio parentale tra organi rappresentativi o tra soci e direttori tecnici, la contiguità di sede ed utenze comuni, oppure le identiche modalità formali di redazione delle offerte, le strette relazioni temporali e locali nella modalità di spedizione dei plichi o le significative vicinanze cronologiche fra gli attesti SOA o tra le polizze assicurative a garanzia delle offerte (si vedano, fra le tante, Consiglio di Stato, Sezione V, sentenza n. 5778/2021, dove peraltro è specificato che l’appartenenza al medesimo gruppo societario non implica di per sé unicità del centro decisionale ed anche TAR Lazio, Roma, Sezione III, sentenza n. 4737/2021 con la giurisprudenza ivi richiamata). Si tratta di una serie di indici che, assistiti da una valutazione di gravità, precisione e concordanza, possono portare ad un giudizio di riferibilità delle offerte ad un solo centro decisionale.

TAR Lombardia, Milano, Sez. IV, n. 2156 del 6 ottobre 2021.
La decisione è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa, sezione decisioni e pareri.