Il TAR Milano, con riguardo alla possibilità del rinnovo o del rilascio della procura alle liti, ribadisce che l’art. 182, comma 2, c.p.c. non può essere ritenuto applicabile al processo amministrativo. In primo luogo, l’art. 182, comma 2, c.p.c. non è espressione di un principio generale, in quanto il processo amministrativo, a differenza di quello civile – che ammette anche il conferimento di un mandato generale alle liti – impone il conferimento del mandato speciale prima della sottoscrizione del ricorso da parte del difensore, trattandosi di processo strutturato come prevalentemente di impugnazione; inoltre il predetto art. 182, comma 2, c.p.c. non può ritenersi compatibile con i principi propri del processo amministrativo, atteso che la previsione di un termine decadenziale per la notifica del ricorso presuppone necessariamente il previo conferimento del mandato speciale, con riferimento allo specifico atto oggetto di impugnazione. Detta disposizione implicherebbe la sanatoria di una decadenza specificamente comminata dal codice – quale è quella correlata al rispetto del termine per la proposizione dell’azione di annullamento – sicché si tratta di norma incompatibile con controversie di tale tipo.

TAR Lombardia, Milano, Sez. II, n. 2253 del 15 ottobre 2021.
La decisione è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa, sezione decisioni e pareri.