Il TAR Milano ritiene legittima l’ordinanza con quale un Comune ingiunge al ricorrente, acquirente di un fondo già interessato da abbandono rifiuti, nella sua qualità di obbligato in solido e proprietario dell'area, di provvedere alla rimozione e allo smaltimento dei rifiuti speciali, pericolosi e non, presenti presso gli immobili e le relative pertinenze ubicati presso l'area di proprietà del ricorrente, e al ripristino dello stato dei luoghi.
Osserva il TAR che il Comune ha correttamente individuato il ricorrente, acquirente di un fondo già interessato da abbandono rifiuti, quale soggetto obbligato ad eseguire l’intervento di cui all’art. 192 del d.lgs. n. 152 del 2006 (si osserva peraltro che, nel caso concreto, l’area è stata acquistata corrispondendo un prezzo di molto inferiore al suo reale valore; ne consegue che la condotta del ricorrente deve ritenersi connotata da colpa, avendo questi perlomeno dovuto sapere, usando l’ordinaria diligenza, che al momento dell’acquisto erano su di essa presenti rifiuti abbandonati).

TAR Lombardia, Milano, Sez. III, n. 2191 del 8 ottobre 2021.
La decisione è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa, sezione decisioni e pareri.