Secondo il TAR Milano, nei RTI orizzontali la circostanza che le imprese partecipanti distinguano le parti del servizio che saranno eseguite da ciascuna di esse non esclude il carattere orizzontale del raggruppamento. Milita in tal senso innanzi tutto un dato letterale, vale a dire la previsione del comma 4 dell’art. 48 del codice, secondo cui nel caso di servizi devono essere specificate le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori riuniti e ciò a prescindere dalla qualificazione del RTI come verticale oppure orizzontale.

TAR Lombardia, Milano, Sez. IV, n. 2156 del 6 ottobre 2021.
La decisione è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa, sezione decisioni e pareri.