Il TAR Milano, visto l’art. 12, comma 3, delle norme di attuazione del Codice del processo amministrativo secondo il quale “per le riprese audiovisive delle trattazioni dei ricorsi in pubblica udienza si applica l’articolo 147 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale”, preso atto della non opposizione delle parti in causa, ha accolto la richiesta di effettuare riprese audiovisive (nella fattispecie a cura della Redazione di Report-Rai3) di una udienza pubblica con riferimento ad uno specifico giudizio.

L’ordinanza del TAR Lombardia, Milano, Sezione Seconda, n. 2164 del 15 ottobre 2019 è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa, sezione decisioni e pareri.