Secondo il TAR Milano la produzione di documenti nel corpo della memoria di replica può (in determinati casi) considerarsi ammissibile in quanto conforme al paradigma di cui all’articolo 73, comma 1, c.p.a. (come modificato dalla previsione di cui all’articolo 1, comma 1, lettera q), del D.Lgs. 15 novembre 2011, n. 195) che consente alle parti di presentare repliche “ai nuovi documenti e alle nuove memorie depositate in vista dell'udienza, fino a venti giorni liberi”; regola espressione del generale principio che ritiene ammissibili i nova derivanti dallo svolgimento dialettico del processo e, come tale, idonea ad offrire copertura ad una produzione documentale effettuata al fine di dimostrare l’infondatezza dell’eccezione formulata dal comune in memoria conclusiva e volta a contestare l’omessa prova da parte ricorrente della sua legittimazione e del suo interesse ad agire (nella fattispecie i documenti consistevano in certificati di residenza per replicare ad una eccezione formulata in memoria conclusiva di difetto di legittimazione e di interesse ad agire a proporre ricorso avverso un’autorizzazione alla modifica di un impianto di distribuzione di carburanti).

La sentenza del TAR Lombardia, Milano, Sezione Seconda, n. 2212 del 22 ottobre 2019 è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa, sezione decisioni e pareri.