Secondo il TAR Lombardia, Milano, al fine di rinvenire una costruzione soggetta al rispetto della disciplina sulle distanze occorre che il manufatto presenti oltre al requisito della stabilità anche quello della consistenza; ne consegue che non presenta caratteristiche tali da costituire un volume di ingombro che possa ritenersi apprezzabile ai fini delle norme in materia di distanze una scala formata da una trave centrale in ferro, sulla quale sono innestati undici gradini (di cui otto si trovano al di sotto del piano di campagna), munita di una balaustra formata da due tubolari e da un corrimano in ferro.


La sentenza della Seconda Sezione del TAR Lombardia, Milano, n. 1606 del 12 agosto 2016 è consultabile sul sito della Giustizia Amministrativa.


Sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 194 del 20 agosto 2016 è pubblicata la legge 7 agosto 2016 n. 160, che ha convertito in legge il decreto legge 24 giugno 2016 n. 113, recante misure urgenti per gli enti territoriali e il territorio.

L’art. 24, comma 3 septies del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113 stabilisce che: “Nelle more della revisione e del riordino della materia in conformità ai principi di derivazione europea, per garantire certezza alle situazioni giuridiche in atto e assicurare l'interesse pubblico all'ordinata gestione del demanio senza soluzione di continuità, conservano validità i rapporti già instaurati e pendenti in base all'articolo 1, comma 18, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25”.


Il TAR Lombardia, Milano, precisa che in una procedura di gara per l’affidamento di un appalto pubblico la produzione della campionatura tende, di regola, a consentire l’apprezzamento dei requisiti di idoneità dell’impresa ammessa alla gara a rendere una prestazione conforme alle specifiche del disciplinare di gara, ma ciò non toglie che la lex specialis possa prevedere un diverso ruolo della campionatura, individuandola come un elemento essenziale dell’offerta, funzionale alla sua completezza e necessaria per l’apprezzamento dei profili qualitativi che integrano i criteri di valutazione.
Ove la lex specialis non configuri la campionatura semplicemente come un elemento di prova delle qualità promesse o di raffronto tra le caratteristiche del prodotto offerto e quello di fatto consegnato in sede esecutiva, ma la individua come un elemento essenziale dell’offerta, perché in relazione ad essa viene effettuato (in tutto o in parte) l’apprezzamento degli aspetti qualitativi dei prodotti, sorge l’obbligo di apertura e di verifica della campionatura in seduta pubblica. 

La sentenza della Sezione Quarta del TAR Lombardia, Milano, n. 1598 del 10 agosto 2016 è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa. Si veda in argomento il precedente post.


La Corte di Giustizia UE chiamata a pronunciarsi sulla qualificazione di un’attività di riempimento di una cava posta in essere mediante rifiuti diversi da quelli di estrazione ha così statuito: “L’articolo 10, paragrafo 2, della direttiva 2006/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive e che modifica la direttiva 2004/35/CE, deve essere interpretato nel senso che esso non produce l’effetto di assoggettare alle prescrizioni della direttiva 1999/31/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999, relativa alle discariche di rifiuti, l’operazione di riempimento di una cava mediante rifiuti diversi dai rifiuti di estrazione nel caso in cui tale operazione costituisca un recupero di tali rifiuti, circostanza questa che spetta al giudice del rinvio verificare”.


La sentenza della Quarta Sezione della Corte di Giustizia UE del 28 luglio 2016 (causa C-147/15) è consultabile sul sito della Corte diGiustizia UE.


Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione ribadiscono che la controversia avente ad oggetto l’escussione, da parte di un comune, di una polizza fideiussoria concessa a garanzia di somme dovute per oneri di urbanizzazione e a titolo di penali, pattuite in una convenzione di lottizzazione, rientra nella giurisdizione del giudice ordinario e non in quella esclusiva del giudice amministrativo in materia di urbanistica e edilizia, attesa l’autonomia tra i rapporti in questione, nonché la circostanza che, nella specie, la P.A. agisce nell'ambito di un rapporto privatistico, senza esercitare neppure mediamente, pubblici poteri.

La sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 15666 del 28 luglio 2016 è consultabile sul sito istituzionale della Corte di Cassazione.


Si informa che sono aperte le iscrizioni all'incontro formativo organizzato dalla Camera Amministrativa dell'Insubria, nell'ambito del piano dell'offerta formativa 2016, dal titolo  "Il riordino della disciplina in materia di appalti pubblici", che si terrà a Lecco il 30 settembre 2016, Sala Don Ticozzi, via Ongania 4, dalle ore 15,00 alle ore 18,00.
Relatori sono l'avv. Matteo Accardi e l'avv. Giuseppe Rusconi.
Le iscrizioni possono essere effettuate tramite il portale Sfera, accedendo alla sezione degli eventi dell'Ordine degli Avvocati di Lecco.
La partecipazione è gratuita e dà diritto al riconoscimento di n. 3 crediti formativi.



Il Consiglio di Stato in data 4 agosto 2016 (adunanza della commissione speciale del 21 luglio 2016) ha reso il parere (n. 1784) sullo schema di decreto legislativo predisposto in attuazione della legge delega 7 agosto 2015 n. 124 in materia di individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti.
Come si legge nelle premesse del parere, il primo decreto attuativo, il decreto legislativo 30 giugno 2016, n. 126, ha riguardato la disciplina generale applicabile alle attività private non soggette ad autorizzazione espressa e soggette a segnalazione certificata di inizio di attività, nonché quella relativa alle modalità di presentazione delle segnalazioni o istanze alle pubbliche amministrazioni.
Lo schema ora esaminato dal Consiglio di Stato, oltre a effettuare una ricognizione delle attività private in materia di edilizia, ambiente e commercio, compie una duplice opera di semplificazione: in primo luogo, introducendo regimi meno restrittivi in tali materie, pur nel rispetto delle esigenze di tutela sottese alle disposizioni attualmente in vigore; in secondo luogo, dando attuazione alla concentrazione dei regimi di cui all'art. 19-bis della legge n. 241 del 1990, introdotto dall'art. 3, comma 1, lett. c) del decreto legislativo n. 126 del 2016.

Il parere del Consiglio di Stato n. 1784 del 4 agosto 2016 è consultabile sul sito di Giustizia Amministrativa.


Il Consiglio di Stato fa il punto sulla distanza tra fabbricati in presenza di pareti finestrate e precisa:

  • non è legittima l’adozione, negli strumenti urbanistici comunali, di norme contrastanti con quelle del decreto ministeriale n. 1444 del 1968, atteso che quest’ultimo, essendo stato emanato su delega dell’art. 41-quinquies della legge 17 agosto 1942 n. 1150 (inserito dall'art. 17 della legge 6 agosto 1967 n.. 765), ha efficacia di legge, sicché le sue disposizioni in tema di limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza e di distanza tra i fabbricati non possono essere derogate dagli strumenti urbanistici comunali;
  • le disposizioni di cui al decreto ministeriale n. 1444 del 1968, essendo rivolte alla salvaguardia di imprescindibili esigenze igienico-sanitarie, sono tassative e inderogabili, e vincolano i Comuni in sede di formazione o revisione degli strumenti urbanistici, con la conseguenza che ogni previsione regolamentare in contrasto con l’anzidetto limite minimo è illegittima e deve essere annullata se è oggetto di impugnazione, o comunque disapplicata stante la sua automatica sostituzione con la clausola legale dettata dalla fonte sovraordinata;
  • va ammessa la disapplicazione da parte del giudice amministrativo dell’atto regolamentare presupposto, ancorché non impugnato, non soltanto in ipotesi di giurisdizione esclusiva, ma anche in via più generale estesa alla giurisdizione generale di legittimità;
  • il dovere di rispettare le distanze stabilite dalla norma sussiste indipendentemente dalla eventuale differenza di quote su cui si collochino le aperture fra le due pareti frontistanti;
  • ai fini dell’operatività della previsione, è sufficiente che sia finestrata anche una sola delle due pareti interessate;
  • la norma in questione, in ragione della sua ratio di tutela della salubrità, è applicabile non solo alle nuove costruzioni, ma anche alle sopraelevazioni di edifici esistenti;
  • il divieto ha portata generale, astratta e inderogabile, donde l’esclusione di ogni discrezionalità valutativa del giudice circa l’esistenza in concreto di intercapedini e di pregiudizio alla salubrità degli immobili.

La sentenza della Sezione Quarta del Consiglio di Stato n. 3522 del 4 agosto 2016 è consultabile sul sito di Giustizia Amministrativa.


Il 3 agosto 2016 è stata definitivamente approvata dal Senato della Repubblica la legge (non ancora pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale) di conversione, con modificazioni, del decreto legge 30 giugno 2016 n. 117, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative in materia di processo amministrativo telematico.
Si segnala che all'art. 2, dopo il comma 1, è stato aggiunto il seguente: “1 bis  Al fine di consentire l'avvio ordinato del processo amministrativo telematico, fino alla data del 31 marzo 2017 restano applicabili, congiuntamente alle disposizioni che disciplinano il processo telematico, le regole vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto”.
Si ricorda che il primo comma dell'art. 2 del decreto legge n. 117 del 2016 stabilisce che: “Al processo amministrativo telematico di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 febbraio 2016, n. 40, è dato avvio alla data del 1° gennaio 2017”.