Secondo il TAR Milano, in considerazione di quello che è l’interesse pubblico perseguito dal RD 368/1904, deve ritenersi che la norma si applichi a tutti i manufatti in grado di interferire con la pulizia delle sponde, l’uso degli argini e il normale alveo del corso d’acqua; ne consegue che manufatto costituito da un basamento in cemento armato sormontato da una rete metallica va qualificato una “fabbrica” assoggettata alle prescrizioni dell’articolo 133 R.D. n. 368/1904 che indica gli atti o fatti vietati in modo assoluto rispetto ai “corsi d'acqua, strade, argini ed altre opere d'una bonificazione” (fattispecie relativa a una recinzione che sorge a 1,20 m. dalla mezzeria di un canale).


La sentenza del TAR Lombardia, Milano, Sezione Seconda, n. 1074 del 14 maggio 2019 è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa al seguente indirizzo.


Sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, Serie Ordinaria n. 25 del 21 giugno 2018 è pubblicata la delibera della Giunta Regionale 18 giugno 2018 - n. XI/238, recante “Approvazione degli indirizzi per la programmazione e la progettazione degli interventi di manutenzione delle opere di difesa del suolo, dei corsi d’acqua, della gestione della vegetazione negli alvei dei fiumi e della manutenzione diffusa del territorio”.



Sul B.U.R.L. della Regione Lombardia, Serie Ordinaria, n. 24 dell’11 giugno 2018 è pubblicata la delibera della Giunta Regionale 29 maggio 2018 - n. XI/157 avente ad oggetto: Approvazione dello schema di «Patto per il lago di Como, il Ceresio e i laghi Minori».

 Il B.U.R.L. è consultabile sul sito istituzionale della Regione Lombardia al seguente indirizzo