Il TAR Milano dichiara tardive e quindi non utilizzabili delle note di udienza depositate dalle parti private nei due giorni che precedono l’udienza di merito, in quanto l’udienza si è svolta senza discussione orale ai sensi dell’art. 84, commi 5 e 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (convertito in legge n. 27/2020), con la conseguenza che le note di udienza avrebbero dovuto essere presentate almeno due giorni liberi prima dell’udienza.

TAR Lombardia, Milano, Sez. IV, n. 1489 del 3 agosto 2020.
La decisione è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa, sezione decisioni e pareri.