Il TAR Milano, dopo aver preso atto che nella fattispecie in esame sussistono i presupposti di cui all’articolo 60 c.p.a. che consente al Giudice amministrativo, adito in sede cautelare, di definire il giudizio con “sentenza in forma semplificata”, aggiunge con riferimento alla nuova normativa processuale emergenziale:

  • 6.1. Va, inoltre, notato come, nel caso di specie, operino le previsioni di cui agli articoli 84, comma 5, del d.l. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 27/2020 ed il peculiare regime previsto dall’articolo 4, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28, convertito, con modificazione, dalla L. n. 70/2020, che consente alle parti di richiedere la discussione orale da remoto, in alternativa al solo contraddittorio cartolare. Ora, la prima delle previsioni richiamate consente di definire il giudizio con sentenza in forma semplificata “omesso ogni avviso”. Una deroga che, come osservato dalla Sezione, “non pare potersi ritenere di generale ed automatica applicazione dovendosi, comunque, valutare in relazione alla specifica vicenda processuale se la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata possa determinare una compromissione delle prerogative difensive delle parti” (T.A.R. per la Lombardia – sede di Milano, Sez. II, 13 maggio 2020, n. 805). E ciò in base all’assunto che, secondo l’incisiva definizione della Corte di Cassazione, il contraddittorio costituisce, “il pilastro del processo” (Cassazione civile, Sez. VI, 12 marzo 2020, n. 7055) e, in quanto tale, impone al Giudice di ricercare nella panoplia degli strumenti processuali i mezzi per la sua realizzazione anche laddove ciò non sia espressamente previsto ma sia, comunque, ritenuto opportuno in ragione della concreta vicenda processuale (T.A.R. per la Lombardia – sede di Milano, Sez. II, ordinanza 22 aprile 2020, n. 670). Osserva, inoltre, la Sezione che, come affermato in termini generali dalla Corte di Cassazione, il canone del contraddittorio non è formale, bensì elastico proprio “perché plasmato sulla vicenda processuale concreta” (cfr., ancora, Cassazione civile, Sez. VI, 12 marzo 2020, n. 7055; cfr., inoltre, T.A.R. per la Lombardia – sede di Milano, Sez. II, 23 aprile 2020, n. 677; T.A.R. per la Campania – sede di Napoli, Sez. VI, 29 aprile 2020, n. 1593).
  • 6.1.1. Nella presente controversia nessuna delle parti evidenzia elementi ostativi alla definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata negli scritti. Né le parti lo fanno avvalendosi della previsione di cui all’articolo 4, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28, convertito, con modificazione, dalla L. n. 70/2020, che consente di chiedere la discussione da remoto della controversia. L’ordinamento consente, quindi, alle parti di interloquire dando ad esse una facoltà ulteriore rispetto al mero contraddittorio cartolare. Facoltà di cui le parti non si avvalgono non segnalando circostanze ostative a simile definizione del giudizio. Né il Collegio le intravvede d’ufficio; al contrario, la definizione della controversia con sentenza in forma semplificata non può, nel caso di specie, ritenersi lesiva delle prerogative difensive delle parti che espongono compiutamente le loro difese sulla “res litigiosa”. Inoltre, la materia del contendere risulta circoscritta a pochi aspetti di censura e privi di peculiari profili di complessità.
  • 6.2. Quanto esposto al precedente punto si salda e si avvalora, poi, in ragione della previsione di cui all’articolo 120, comma 6, primo periodo, c.p.a. nel testo modificato dall’articolo 4, comma 4, lettera a), del d.l. 16 luglio 2020, n. 76. Tale disposizione prevede: “Il giudizio è di norma definito, anche in deroga al comma 1, primo periodo dell'articolo 74, in esito all'udienza cautelare ai sensi dell'articolo 60, ove ne ricorrano i presupposti, e, in mancanza, viene comunque definito con sentenza in forma semplificata ad una udienza fissata d'ufficio e da tenersi entro quarantacinque giorni dalla scadenza del termine per la costituzione delle parti diverse dal ricorrente”. Come osservato dal Servizio Studi del Senato della Repubblica (presso cui è in esame, al momento di decisione della causa, il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 76/2020), tale disposizione “modifica il primo periodo del comma 6, prevedendo come “regola” la definizione del giudizio in esito all'udienza cautelare (ex art. 60 c.p.a) anche in deroga al primo periodo del comma 1 dell'articolo 74 (che prevede che nel caso in cui ravvisi la manifesta fondatezza ovvero la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza del ricorso, il giudice decide con sentenza in forma semplificata)”. La scelta di far definire il giudizio con sentenza in forma semplificata è, come visto, la regola “ordinaria” introdotta dal nuovo regime. E’, quindi, lo stesso precetto legale che “informa” le parti di simile modalità di definizione del giudizio invertendo il normale meccanismo della previsione di cui all’articolo 60 c.p.a. che rimette integralmente al Collegio tale scelta. Di conseguenza, nella fattispecie in esame non possono ritenersi sussistenti quelle ragioni che sono, invece, a fondamento delle ordinanze con le quali si dà avviso alle parti, nonostante la previsione di cui all’articolo 84, comma 5, del d.l. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 27/2020, della possibilità di definire il giudizio con sentenza in forma semplificata. Diversamente opinando, del resto, l’avviso del Collegio non finirebbe che risultare l’annuncio dell’applicazione della regola di cui all’articolo 120, comma 6, c.p.a. che, come evidente, non può condizionarsi in parte qua all’emissione di un preventivo avviso».

 TAR Lombardia, Milano, Sez. II, n. 1487 del 31 luglio 2020.

La decisione è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa, sezione decisioni e pareri.